Decreto-Legge 9 febbraio 2012 , n. 5

Redazione

Pubblicato: il 16 febbraio 2012


 

DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012 , n. 5

Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo

 

Sintesi delle norme che interessano le scuole e il personale della scuola

 

 

art.1 responsabilità dei dirigenti pubblici (o funzionari) per la conclusione dei procedimenti;

amministrativi nei termini prescritti

1. All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i commi 8 e 9

sono sostituiti dai seguenti:

"8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione e'

disciplinata dal codice del processo amministrativo. Le sentenze

passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il

silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via

telematica, alla Corte dei conti.

9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini

costituisce elemento di valutazione della performance individuale,

nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile

del dirigente e del funzionario inadempiente.

9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure

apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere

sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione

il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale

o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al

funzionario di piu' elevato livello presente nell'amministrazione.

9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del

procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato puo'

rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perche', entro un

termine pari alla meta' di quello originariamente previsto, concluda

il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di

un commissario.

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis,

entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i

procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative

competenti, nei quali non e' stato rispettato il termine di

conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti. Le

Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le

risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione

vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza

pubblica.

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di

parte e' espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai

regolamenti di cui all'articolo 2 e quello effettivamente

impiegato.".

2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei

procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici, per i quali

restano ferme le particolari norme che li disciplinano.

 

art. 4 documentazione per le persone con disabilità

1. I verbali delle commissioni mediche integrate di cui

all'articolo 20, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,

con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, riportano anche

l'esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di

rilascio del contrassegno invalidi di cui al comma 2 dell'articolo

381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.

495, e successive modificazioni, nonché per le agevolazioni fiscali

relative ai veicoli previsti per le persone con disabilità.

2. Le attestazioni medico legali richieste per l'accesso ai

benefici di cui al comma 1 possono essere sostituite dal verbale

della commissione medica integrata. Il verbale e' presentato in copia

con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sulla

conformità all'originale, resa dall'istante ai sensi dell'articolo

19 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in

materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che dovra'

altresì dichiarare che quanto ivi attestato non e' stato revocato,

sospeso o modificato.

3. Il Governo e' autorizzato ad emanare uno o più regolamenti ai

sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,

volti ad individuare gli ulteriori benefici per l'accesso ai quali i

verbali delle commissioni mediche integrate di cui all'articolo 20

del citato decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 attestano l'esistenza

dei requisiti sanitari, nonché le modalità per l'aggiornamento

delle procedure informatiche e per lo scambio dei dati per via

telematica.

4. I regolamenti di cui al comma 3 sono emanati su proposta del

Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro per la

pubblica amministrazione e la semplificazione e dei Ministri

interessati, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze e con il Ministro della salute, previa intesa con la

Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo

28 agosto 1997, n. 281, sentito l'Osservatorio nazionale sulla

condizione delle persone con disabilità, di cui alla legge 3 marzo

2009, n. 18.

 

art. 5 cambio di residenza in tempo reale

Le dichiarazioni anagrafiche di cui all'articolo 13, comma 1,

lettere a), b) e c), del decreto del Presidente del Repubblica 30

maggio 1989, n. 223, sono rese nel termine di venti giorni dalla data

in cui si sono verificati i fatti utilizzando una modulistica

conforme a quella pubblicata sul sito istituzionale del Ministero

dell'interno. Nella modulistica e' inserito il richiamo alle sanzioni

previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica

28 dicembre 2000, n. 445, in caso di false dichiarazioni.

2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono rese e sottoscritte di

fronte all'ufficiale di anagrafe ovvero inviate con le modalita' di

cui all'articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 2000, n. 445.

3. Fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del decreto

legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'ufficiale d'anagrafe, nei due

giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni

di cui al comma 1, effettua, previa comunicazione al comune di

provenienza, le iscrizioni anagrafiche. Gli effetti giuridici delle

iscrizioni anagrafiche decorrono dalla data della dichiarazione.

4. In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano

le disposizioni previste dagli articoli 75 e 76 del decreto del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Ove nel corso

degli accertamenti svolti entro il termine di cui al comma 5 emergano

discordanze con la dichiarazione resa, l'ufficiale di anagrafe

segnala quanto e' emerso alla competente autorita' di pubblica

sicurezza.

5. Entro il termine di cui al comma 6, con regolamento adottato, ai

sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto

1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con

il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione,

sono apportate al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio

1989, n. 223, le modifiche necessarie per semplificarne la disciplina

e adeguarla alle disposizioni introdotte con il presente articolo,

anche con riferimento al ripristino della posizione anagrafica

precedente in caso di accertamenti negativi o di verificata assenza

dei requisiti, prevedendo altresi' che, se nel termine di

quarantacinque giorni dalla dichiarazione resa o inviata ai sensi del

comma 2 non e' stata effettuata la comunicazione di cui all'articolo

10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'indicazione degli

eventuali requisiti mancanti o degli accertamenti svolti con esito

negativo, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di

fatto in essere alla data della dichiarazione, ai sensi dell'articolo

20 della stessa legge n. 241 del 1990.

6. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia

decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta

ufficiale del presente decreto.

 

art. 7  scadenza dei documenti di identità o di riconoscimento

1. I documenti di identita' e di riconoscimento di cui all'articolo

1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono rilasciati o rinnovati con

validità fino alla data, corrispondente al giorno e mese di nascita

del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe

altrimenti prevista per il documento medesimo.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai documenti

rilasciati o rinnovati dopo l' entrata in vigore del presente

decreto.

3. Le tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni

dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28

luglio 1967, n. 851, hanno durata decennale.

art.8 sulla partecipazione a concorsi e prove selettive

1. Le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per

l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali banditi a

decorrere dal 30 giugno 2012 sono inviate esclusivamente per via

telematica secondo le modalita' di cui all'articolo 65 del decreto

legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Sono nulle le clausole dei bandi in

contrasto con la presente disposizione. Le amministrazioni provvedono

a quanto previsto dal presente comma con le risorse umane,

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le Regioni adeguano i propri ordinamenti a quanto previsto nel

comma 1.

3. L'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001,

n. 165, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:

"3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina di livello

comunitario, all'equiparazione dei titoli di studio e professionali

provvede la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento

della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'istruzione,

dell'università' e della ricerca. Con eguale procedura si stabilisce

l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini

dell'ammissione al concorso e della nomina.".

4. All'articolo 22, comma 3, del regio decreto-legge 27 novembre

1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio

1934, n. 36, le parole: "un titolare ed un supplente sono professori

ordinari o associati di materie giuridiche presso un'universita'

della Repubblica ovvero presso un istituto superiore" sono sostituite

dalle seguenti: "un titolare ed un supplente sono professori

ordinari, professori associati o ricercatori di materie giuridiche

presso un'universita' della Repubblica ovvero presso un istituto

superiore.".

art. 18 su assunzioni e collocamento obbligatorio

All'articolo 9-bis, comma 2, terzo periodo, decreto-legge 1°

ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28

novembre 1996, n. 608, dopo le parole: "Nel settore turistico" sono

inserite le seguenti: "e dei pubblici esercizi".

2. All'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre

2001, n. 368, il secondo periodo e' soppresso.

3. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10

ottobre 2000, n. 333, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: "al competente servizio

provinciale" sono inserite le seguenti: "ovvero al Ministero del

lavoro e delle politiche sociali in caso di unita' produttive ubicate

in piu' province";

b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "al servizio

provinciale competente" sono inserite le seguenti: "ovvero al

Ministero del lavoro e delle politiche sociali";

c) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: "il servizio"

sono inserite le seguenti: "ovvero il Ministero".

art.45 sul trattamento dei dati personali, che sopprime ( finalmente ) l'obbligatorietà del DPS in

materia di privacy ( un mero adempimento formale ).

 

1. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 21 dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1-bis. Il trattamento dei dati giudiziari e' altresi' consentito

quando e' effettuato in attuazione di protocolli d'intesa per la

prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalita' organizzata

stipulati con il Ministero dell'interno o con i suoi uffici

periferici di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo

30 luglio 1999, n. 300, che specificano la tipologia dei dati

trattati e delle operazioni eseguibili.»;

b) all'articolo 27, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente

periodo: "Si applica quanto previsto dall'articolo 21, comma 1-bis.";

c) all'articolo 34 e' soppressa la lettera g) del comma 1 ed e'

abrogato il comma 1-bis;

d) nel disciplinare tecnico in materia di misure minime di

sicurezza di cui all'allegato B sono soppressi i paragrafi da 19 a

19.8 e 26.

 

art. 50 "attuazione dell'autonomia

Allo scopo di consolidare e sviluppare l'autonomia delle istituzioni scolastiche, potenziandone l'autonomia gestionale secondo criteri di flessibilità e valorizzando la responsabilità e la professionalità del personale della scuola, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono adottate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto dei principi e degli obiettivi di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, linee guida per conseguire le seguenti finalità:

a) potenziamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, anche attraverso l'eventuale ridefinizione nel rispetto della vigente normativa contabile degli aspetti connessi ai trasferimenti delle risorse alle medesime, previo avvio di apposito progetto sperimentale;

b) definizione, per ciascuna istituzione scolastica, di un organico dell'autonomia, funzionale all'ordinaria attività didattica, educativa, amministrativa, tecnica e ausiliaria, alle esigenze di sviluppo delle eccellenze, di recupero, di integrazione e sostegno ai diversamente abili e di programmazione dei fabbisogni di personale scolastico;

c) costituzione, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di reti territoriali tra istituzioni scolastiche, al fine di conseguire la gestione ottimale delle risorse umane, strumentali e finanziarie;

d) definizione di un organico di rete per le finalità di cui alla lettera c) nonché per l'integrazione degli alunni diversamente abili, la prevenzione dell'abbandono e il contrasto dell'insuccesso scolastico e formativo, specie per le aree di massima corrispondenza tra povertà e dispersione scolastica;

e) costituzione degli organici di cui alle lettere b) e d), nei limiti previsti dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, sulla base dei posti corrispondenti a fabbisogni con carattere di stabilità per almeno un triennio sulla singola scuola, sulle reti di scuole e sugli ambiti provinciali, anche per i posti di sostegno, fatte salve le esigenze che ne determinano la rimodulazione annuale.

2. Gli organici di cui al comma 1 sono determinati, complessivamente, nel rispetto dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e fatto salvo anche per gli anni 2012 e successivi l'accantonamento in presenza di esternalizzazione dei servizi per i posti Ata.

3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

art. 51 "potenziamento del sistema nazionale di valutazione"

Potenziamento del sistema nazionale di valutazione

1. Nelle more della definizione di un sistema organico e integrato di valutazione delle istituzioni scolastiche, dell'università, della ricerca e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, l'Invalsi assicura, oltre allo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, e all'articolo 1, comma 613, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il coordinamento funzionale del sistema nazionale di valutazione di cui all'articolo 2, comma 4-undevicies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. A tale fine, in via sperimentale, l'Invalsi si avvale dell'Agenzia per la diffusione di tecnologie per l'innovazione. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le istituzioni scolastiche partecipano, come attività ordinaria d'istituto, alle rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli studenti, di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176.

 

art. 52 "Misure di semplificazione e promozione dell'istruzione tecnico-professionale e degli istituti tecnici superiori - ITS"

 

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate linee guida per conseguire i seguenti obiettivi:

a) realizzare un'offerta coordinata, a livello territoriale, tra i percorsi degli istituti tecnici, degli istituti professionali e di quelli di istruzione e formazione professionale di competenza delle regioni;

b) favorire la costituzione dei poli tecnico-professionali di cui all'articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;

c) promuovere la realizzazione di percorsi in apprendistato, anche per il rientro in formazione dei giovani.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite linee guida per:

a) realizzare un'offerta coordinata di percorsi degli istituti tecnici superiori (Its) in ambito nazionale, in modo da valorizzare la collaborazione multiregionale e facilitare l'integrazione delle risorse disponibili con la costituzione di non più di un istituto tecnico superiore in ogni regione per la medesima area tecnologica;

b) semplificare gli organi di indirizzo, gestione e partecipazione previsti dagli statuti delle fondazioni Its.

3. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

art. 53 "modernizzazione del patrimonio immobiliare scolastico ecc.".

1. Al fine di garantire su tutto il territorio nazionale l'ammodernamento e la razionalizzazione del patrimonio immobiliare scolastico, anche in modo da conseguire una riduzione strutturale delle spese correnti di funzionamento, il Cipe, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva un Piano nazionale di edilizia scolastica. La proposta di Piano è trasmessa alla Conferenza unificata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e il Piano è approvato entro i successivi 60 giorni.

2. Il Piano di cui al comma 1 ha ad oggetto la realizzazione di interventi di ammodernamento e recupero del patrimonio scolastico esistente, anche ai fini della messa in sicurezza degli edifici, e di costruzione e completamento di nuovi edifici scolastici, da realizzare, in un'ottica di razionalizzazione e contenimento delle spese correnti di funzionamento, nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, favorendo il coinvolgimento di capitali pubblici e privati anche attraverso i seguenti interventi:

a) la ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, costituito da aree ed edifici non più utilizzati, che possano essere destinati alla realizzazione degli interventi previsti dal presente articolo, sulla base di accordi tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'Agenzia del demanio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa in caso di aree ed edifici non più utilizzati a fini militari, le regioni e gli enti locali;

b) la costituzione di uno o più fondi immobiliari destinati alla valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio immobiliare scolastico ovvero alla promozione di strumenti finanziari immobiliari innovativi, articolati anche in un sistema integrato nazionale e locale, per l'acquisizione e la realizzazione di immobili per l'edilizia scolastica;

c) la messa a disposizione di beni immobili di proprietà pubblica a uso scolastico suscettibili di valorizzazione e dismissione in favore di soggetti pubblici o privati, mediante permuta, anche parziale, con immobili già esistenti o da edificare e da destinare a nuove scuole;

d) le modalità di compartecipazione facoltativa degli enti locali.

3. In coerenza con le indicazioni contenute nel Piano, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare promuovono, congiuntamente la stipulazione di appositi accordi di programma, approvati con decreto dei medesimi Ministri, al fine di concentrare gli interventi sulle esigenze dei singoli contesti territoriali e sviluppare utili sinergie, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati.

4. Nella delibera Cipe di cui al comma 1 sono inoltre disciplinate le modalità e i termini per la verifica periodica delle fasi di realizzazione del Piano, in base al cronoprogramma approvato e alle esigenze finanziarie, potendosi conseguentemente disporre, in caso di scostamenti, la diversa allocazione delle risorse finanziarie pubbliche verso modalità di attuazione più efficienti.

5. Nelle more della definizione e approvazione del Piano, al fine di assicurare il tempestivo avvio di interventi prioritari e immediatamente realizzabili di edilizia scolastica coerenti con gli obiettivi di cui ai commi 1 e 2:

a) il Cipe, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva un Piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici esistenti e di costruzione di nuovi edifici scolastici, anche favorendo interventi diretti al risparmio energetico e all'eliminazione delle locazioni a carattere oneroso, nell'ambito delle risorse assegnate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dall'articolo 33, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183, pari a cento milioni di euro per l'anno 2012.

b) le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 626, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano anche nel triennio 2012/2014, con estensione dell'ambito di applicazione alle scuole primarie e dell'infanzia, subordinatamente al rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica.

6. Al fine di semplificare le procedure relative alle operazioni di cui al presente articolo, il vincolo di destinazione a uso scolastico è acquisito automaticamente per i nuovi edifici con il collaudo dell'opera e cessa per gli edifici scolastici oggetto di permuta con l'effettivo trasferimento delle attività scolastiche presso la nuova sede;

7. Al fine di adeguare la normativa tecnica vigente agli standard europei e alle più moderne concezioni di realizzazione e impiego degli edifici scolastici, perseguendo altresì, ove possibile, soluzioni protese al contenimento dei costi, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le norme tecniche-quadro, contenenti gli indici minimi e massimi di funzionalità urbanistica, edilizia, anche con riferimento alle tecnologie in materia di efficienza e risparmio energetico e produzione da fonti energetiche rinnovabili, e didattica indispensabili a garantire indirizzi progettuali di riferimento adeguati e omogenei sul territorio nazionale.

8. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

9. Gli enti proprietari di edifici adibiti a istituzioni scolastiche, le università e gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottano entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, misure di gestione, conduzione e manutenzione degli immobili finalizzate al contenimento dei consumi di energia e alla migliore efficienza degli usi finali della stessa, anche attraverso il ricorso, in deroga all'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, ai contratti di servizio energia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, secondo le linee guida predisposte dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

 

     Primaria: Sport - Storia
     Secondaria primo grado:
Attività integrativa - Matematica
     - Scienze
     Secondaria secondo grado: Matematica - Fisica - Informatica -
     Italiano - VIDEO Matematica

L'informatica per la scuola

servizio ricostruzione carriere

Accedi