I requisiti, le procedure e le modalità di presentazione delle domande definite nel DM 99/10

Redazione

Pubblicato: il 12 gennaio 2011


Da Orizzontedocenti

Il MIUR ha pubblicato il 29 dicembre 2010 il Decreto Ministeriale 99/10 e la Circolare 100/10 relativi alle procedure per la cessazione dal servizio dal 1 settembre 2011.

Con i due atti si fissa la scadenza per la presentazione delle domande di cessazione e di mantenimento in servizio a venerdì 11 febbraio 2011.

Modalità di presentazione delle domande

Da quest’anno la modalità di presentazione delle domande di pensione prevede due fasi distinte:

  1. la domanda di cessazione dal servizio, compreso quella con contestuale richiesta di part-time, andrà presentata via web attraverso le procedure delle istanze on-line.
    La procedura on-line sarà disponibile a partire dal 12 gennaio 2011. È comunque consigliabile procedere fin da ora alla registrazione. In allegato riportiamo una guida per la registrazione on-line. Ricordiamo, inoltre che la domanda di cessazione dal servizio non comporta in modo automatico l’accesso al trattamento pensionistico.
  2. Tutti gli altri adempimenti legati alla domanda di accesso al trattamento pensionistico e di liquidazione verranno gestiti, nei confronti dell’INPDAP, con le attuali procedure “cartacee” anche attraverso la delega agli Enti di Patronato.

Entro il 31 marzo l’amministrazione è tenuta a comunicare agli interessati l’eventuale mancanza dei requisiti necessari per il collocamento a riposo. Entro 5 giorni dal ricevimento di detta comunicazione, gli interessati dovranno comunicare alla scuola di titolarità o all’ufficio scolastico territoriale, la volontà di rimanere in servizio.

Requisiti per il diritto al pensionamento

Ricordiamo che per il personale della scuola statale i requisiti per la pensione di anzianità per il 2011 sono di 36 anni di contributi congiunti ad almeno 60 anni di età anagrafica o 35 di contributi congiunti ad almeno 61 anni di età anagrafica.

Restano anche confermati: il diritto alla pensione di anzianità al raggiungimento dei 40 anni di contributi e il diritto alla pensione di vecchiaia al raggiungimento dei 65 anni di età (61 anni per le donne che saranno elevati a 65 a partire dal 2012).

I requisiti devono essere raggiunti entro il 31 dicembre 2011, ma la pensione e la liquidazione saranno comunque calcolati sulla base della retribuzione del 31 agosto 2011.

Mantenimento in servizio oltre i 65 anni

Per coloro che raggiungono i 65 anni di età entro il 31 agosto 2011 e che intendano permanere in servizio, viene confermata la direttiva 94/09.
Il mantenimento in servizio per 2 anni è possibile solo per coloro che non appartengano a classi di concorso/tipo di posto/profilo in esubero e non abbiano ancora raggiunto i 40 anni di contribuzione.
Restano comunque vigenti le norme speciali (Dlgs 297/94 art. 509, commi 2 e 3 e 5) per il personale della scuola che prevedono la possibilità di restare in servizio fino a 70 anni qualora si debbano raggiungere i 20 anni di contribuzione minima o i 40 (solo per coloro che erano in servizio al 1 ottobre 1974).

Nella circolare viene anche precisato che, con la manovra economica 2011 (L. 122/10), il mantenimento in servizio oltre il 65° anno di età viene assimilato a nuove assunzioni e pertanto riduce le stesse.
Il MIUR fornisce indicazioni affinché i criteri di valutazione delle istanze di permanenza in servizio siano  applicati in maniera  puntuale e motivata per evitare conseguenze sulle future assunzioni in ruolo.

Collocamento a riposo “forzato” per il raggiungimento dei 40 anni di contribuzione

Anche per il collocamento a riposo “forzato” del personale che abbia raggiunto i 40 anni di contributi entro il 31 agosto 2011 è confermata la direttiva 94/09.

Il termine di preavviso di 6 mesi al fine del collocamento a riposo dal prossimo 1 settembre scade il 28 febbraio 2011: eventuali comunicazioni successive avranno effetto dal 1 settembre 2012. Il Ministero ha precisato, per le vie brevi e su nostra sollecitazione, che il requisito contributivo deve essere già acquisito a sistema con atto definitivo e che quindi non è sufficiente aver presentato le eventuali domande di computo/riscatto/totalizzazione/ricongiunzione, ma le stesse devono aver completato il proprio iter.

Qualora l’interessato abbia titolo al raggiungimento di uno scatto stipendiale entro il 1 gennaio 2012 (vedi nota 1053/10), fermo restando l’obbligo del preavviso, la decorrenza della risoluzione unilaterale del contratto sarà differita al 1 settembre 2012. Tale disposizione resta in vigore malgrado non vi sia la certezza della validità dell’anno 2011 ai fini della maturazione degli scatti di anzianità.

TAG: pensioni, docenti, mantenimento in servizio

 

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