Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro per raggiungimento del 40° anno di contribuzione

Pubblicato: il 10 febbraio 2011


Il MIUR con la nota prot. 657 del 27/1/2011 ha fornito delle precisazioni in merito alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei casi di raggiungimento del 40° anno di anzianità contributiva prevista dall'art. 72 comma 11 della legge 133/2008.

La necessità di detti chiarimenti scaturisce dal fatto che gli incrementi economici maturati sino al 2012 sono stati bloccati con esclusione di quelli maturati nel 2010 (decreto interministeriale n. 3 del 14/1/2011).

Al riguardo il MIUR precisa:

  • 1) I differimenti già concessi lo scorso anno devono essere confermati;
  • 2) Per coloro che raggiungono i 40 anni di anzianità contributiva entro il 31/8/2011 e avrebbero maturato nel corso del successivo anno scolastico un miglioramento economico, può essere concesso, a richiesta, il differimento di un anno del collocamento a riposo a tutela della legittima aspettativa degli interessati, ed in considerazione di quanto previsto dall'art. 4 del decreto interministeriale n. 3 del 14/1/2011 che prevede che le economie di spesa successive al 2010 dovranno essere prioritariamente utilizzate per il recupero dell'utilità ai fini della progressione della carriera e della maturazione delle posizioni stipendiali per effetto del servizio reso nel 2011 e 2012.

 

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