Le nuove norme che regolano le pensioni del personale della scuola
Pubblicato: il 07 febbraio 2012
L'art.23 del decreto legge n.201 del 6 dicembre 2011 prevede che:
1.le anzianità ai fini pensione maturate dall'1/1/2012 saranno calcolate per tutti
secondo il sistema contributivo;
2.a decorrere dall'1/1/2012 le pensioni di vecchiaia, di massima anzianità contributiva
e di anzianità sono sostituite dalla:
- pensione di vecchiaia
- pensione anticipata
Come avviene il calcolo della pensione con il sistema contributivo e quali i requisiti per il diritto alla "nuova"pensione:
Per quanti al 31/12/2011 hanno raggiunto almeno 34 anni di contributi, il sistema contributivo causa una diminuzione dell'assegno di pensione; bisogna sottolineare, però, che la perdita è limitata dato che saranno calcolati con il metodo contributivo i pochi anni di servizio rimasti dall'1/1/2012 fino alla cessazione.
Per coloro che, alla data del 31/12/2011 hanno meno di 34 anni di contributi è già previsto il regime di calcolo misto: retributivo per i periodi fino al 31/12/1995, contributivo per i periodi successivi.
Non si può parlare di pensione di vecchiaia e pensione anticipata per tutti coloro che entro il 31/12/2011 maturano i requisiti di vecchiaia (65 anni per gli uomini e 61 per le donne), di massima anzianità contributiva (40 anni) e di anzianità (quota 96: 60+36 oppure 61+35), contemplati dalle norme vigenti fino a tale data. Questi lavoratori dipendenti potevano accedere alla pensione a partire dal 1/9/2011 e vi hanno rinunciato per propria scelta.
Mantengono pertanto il diritto di accesso al trattamento di pensione secondo le norme in vigore fino al 31/12/2011. Il discorso non cambia anche per le donne che optano per il calcolo della pensione con il sistema totalmente contributivo; tale facoltà è garantita fino al 31/12/2015. In questo caso i limiti minimi richiesti sono: 57 anni di età e 35 anni di anzianità ( precisiamo che se i requisiti minimi sono raggiunti dopo il 31/12/2011, la pensione e l'indennità di buonuscita saranno erogate secondo le disposizioni introdotte dal DL 138/2011: il trattamento economico di pensione decorrerà dal mese di settembre dell'anno successivo - quindi 12 mesi dopo- la buonuscita sarà corrisposta decorsi 24 mesi dalla cessazione dal servizio ed entro i 3 mesi successivi.
In conclusione le regole di accesso al pensionamento introdotte dal DL 201/2011 riguardano quanti maturano il diritto dopo il 31/12/2011; costoro dovranno possedere i requisiti previsti dalla nuova normativa che, come detto prima, regola la pensione di vecchiaia e quella anticipata.
Pensione di vecchiaia: Dall'1/1/2012, per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, uomini e donne, l'età della pensione di vecchiaia passa da 65 a 66 anni. A partire dal 2013, il limite verrà innalzato in maniera graduale, in previsione all'aumento dell'aspettativa di vita. Proprio per lo stesso motivo si calcola che attorno al 2040 l'età per la pensione di vecchiaia sarà fissata a 69 anni di età. La stessa pensione di vecchiaia, in generale, resta subordinata a un'anzianità contributiva minima di 20 anni.
Pensione anticipata: La pensione anticipata, che sostituisce quelle di anzianità, consente di andare in pensione per gli uomini, con 42 anni e 1 mese di anzianità; per le donne, 41 anni e 1 mese. In questi casi, se si va in pensione prima dei 62 anni viene applicata una penalizzazione dell'1%, per ogni anno di anticipo rispetto all'età di 62 anni; la percentuale di riduzione è elevata al 2% per ogni altro anno di anticipo oltre ai primi due. La riduzione è applicata sulla parte di pensione calcolata con il sistema retributivo. Attorno al 2037, l'anzianità per la pensione anticipata raggiungerà i 45 anni per gli uomini e i 44 per le donne, grazie all'aumento della speranza di vita. I lavoratori dipendenti che hanno iniziato a lavorare dopo il 31/12/1995 hanno diritto alla pensione calcolata totalmente con il sistema contributivo; questi potranno andare in pensione a 63 anni con almeno 20 anni di contributi e a condizione che l'ammontare della pensione sia pari a 2,8 volte l'assegno sociale.
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