Ordinanze dei sindaci riguardanti la chiusura delle scuole; recupero delle giornate di lavoro non prestato

Redazione

Pubblicato: il 16 febbraio 2012


MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

UFFICIO VII

Ambito Territoriale per la Provincia di Bari

 

 

Prot. 20 (c.) Bari, 10.02.2012

Ai Dirigenti Scolastici

delle Scuole di ogni ordine e grado delle province

di BARI - BAT

LORO SEDI

Oggetto: ordinanze dei sindaci riguardanti la chiusura delle scuole; recupero delle giornate di lavoro

non prestato.

Con riferimento alle recenti ordinanze con le quali molti Sindaci hanno disposto la chiusura delle

scuole in concomitanza con gli eccezionali eventi atmosferici che stanno caratterizzando - per la particolare

rigidità del clima - questo scorcio d'inverno, lo scrivente reputa opportuno fornire il proprio apporto,

onde risolvere problematiche che stanno verificandosi presso talune scuole in relazione al recupero

o meno delle giornate di lavoro non prestate. Difatti, non poche telefonate su tale argomento mi

sono giunte da parte di Dirigenti Scolastici, di docenti e personale ATA.

Al riguardo, ritengo che in caso di blocco totale delle attività didattiche ed amministrative delle

istituzioni scolastiche, detto obbligo di recupero non sussista, in considerazione del fatto che esso è determinato

da cause di forza maggiore, non imputabili al personale scolastico.

Diversa, invece, sarebbe la determinazione, qualora la chiusura - come avviene in alcuni casi -

sia determinata non già da cause di forza maggiore, bensì da mere necessità organizzative interne, nel

qual caso è ovviamente da prevedersi l'obbligo del recupero dell'attività lavorativa non prestata.

Sotto il profilo prettamente didattico, per quanto concerne il recupero delle giornate di lezione

non effettuate a seguito di dette ordinanze, la decisione in merito è demandata al competente Consiglio

d'Istituto di ciascuna scuola che - tenuto conto dei piani dell'offerta formativa e della relativa programmazione

- potrà assumere le proprie determinazioni in base a svariati elementi di valutazione, tra i

quali quello relativo al rispetto del numero minimo dei giorni di lezione (art. 74, 3° comma, del D. L.vo

n. 297/94), nonché quello relativo alla concreta possibilità del recupero in questione, tenuto conto di

eventuali periodi di vacanza non ancora fruiti.

Nella speranza di aver offerto alle SS.LL. un utile spunto di riflessione sulla problematica di cui

trattasi ed augurandomi che questo mio intervento possa prevenire l'insorgere di possibili contenziosi,

colgo l'occasione per porgere cordiali saluti.

Il Dirigente

Giovanni LACOPPOLA

 

 

 

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