Obblighi dell’appaltatore / fornitore relativi alla L.136/8/13 (CIG, CUP)
Pubblicato: il 25 febbraio 2011
A seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 sussiste per le Scuole l’obbligo di inserire sui Contratti e Buoni Ordine, sottoscritti con gli appaltatori relativi alla fornitura di beni e servizi, un’apposita clausola con la quale essi assumono:
1. gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 pena di nullità del contratto;
2. gli obblighi ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni
3. l’obbligo di immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla la risoluzione di diritto del contratto in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
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