30 Dicembre 2021 Docenti Commenti

Danno arrecato dallo studente a se stesso: compiti e responsabilità dei docenti

Come stabilito dalla III Sezione Civile della Cassazione con l'ordinanza n. 36723 del 2021, la questione del danno arrecato da un alunno a se stesso implica una responsabilità non generica ma contrattuale.
Ciò vuol dire che, al momento dell'accoglimento della domanda di iscrizione, l'istituzione scolastica e il docente hanno l'obbligo di vigilare sull'incolumità e la sicurezza dello studente durante le ore di lezione. A tale proposito, è normale chiedersi:

  • quale sia il rapporto fra la scuola, il docente e lo studente in merito alla sicurezza di quest'ultimo;
  • quali siano i compiti e le responsabilità dell'insegnante nei confronti dello studente che si autolesiona.

Vediamolo in dettaglio.

Rapporto fra la scuola, il docente e l'alunno

Dal momento che la responsabilità del docente è contrattuale, il rapporto giuridico con lo studente prevede l'obbligo di educare e istruire, ma anche il dovere di protezione a sorveglianza, in modo da evitare che l'alunno possa procurare un danno a se stesso.

Come abbiamo richiamato in introduzione, l'ammissione dello studente presso la scuola crea un vincolo a carico dell'istituzione scolastica. Questa dovrà vigilare sulla sicurezza dei suoi studenti, anche con il fine di evitare che essi possano procurarsi dei danni.

Per questa ragione, nelle cause dove viene richiesto alla scuola un risarcimento danni per lesioni che il minore si è procurato in orario scolastico, c'è l'onere della prova:

  • da parte dei genitori, per dimostrare che il danno è avvenuto presso l'istituto e durante l'orario delle lezioni;
  • da parte della scuola, per appurare che l'infortunio è dovuto a cause imprevedibili.

La vicenda, richiamata in introduzione, affrontata dalla Corte di Cassazione, Sezione III Civile, riguardava un bambino che - sfuggito al controllo dell'insegnante al momento di andare in bagno - si era procurato un taglio sul mento. In questo caso, l'istituzione scolastica è stata ritenuta responsabile.

Compiti e responsabilità del docente

Con la sentenza n. 7454 del 1997 emessa dalle sezioni unite della Cassazione, è stata riconosciuta pienamente l'estensione della responsabilità degli insegnanti rispetto ai danni provocati dall'alunno a se stesso, durante l'orario delle lezioni. La motivazione è semplice: se il docente deve rispondere dei danni provocati da uno studente a un altro studente, dovrà anche rispondere di quelli provocati da un allievo a se stesso. I docenti sono quindi soggetti alle prescrizioni dell'art. 1218 del Codice Civile, nel quale si legge che
"il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile"Qualora sia dimostrato che la responsabilità è del docente, questi dovrà rispondere per omissione del dovere di vigilanza, dovere che deriva dal rapporto fra lo studente e l'istituto scolastico.

L'obbligo di vigilanza permane - come abbiamo già ricordato - per tutto il tempo in cui gli alunni fruiscono della prestazione scolastica. Ovvero, dall'ingresso nei locali della scuola e fino all'orario di uscita. L'obbligo tuttavia si estende anche ai danni subiti o provocati:

  • quando il servizio di trasporto è a carico della scuola;
  • fuori dai locali della scuola, quando è permesso agli alunni di uscire prima della conclusione dell'orario scolastico.

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