Obbligo vaccinale ed esenzione: la nota ministeriale che chiarisce, ma non troppo
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A seguito della nota ministeriale n. 1889 del 7 dicembre 2021, in cui il Ministero dell'Istruzione recepiva le norme sull'obbligo vaccinale per il personale scolastico, è stato necessario un ulteriore chiarimento.
Serve a tale scopo la nota n. 1927 del 17 dicembre 2021, firmata dal capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Stefano Versari.
I punti affrontati dalla circolare sono diversi, ma possono essere raggruppati in due categorie:
- quali sono i soggetti sottoposti all'obbligo del vaccino contro il SARS-CoV-2;
- cosa deve fare la scuola per quei dipendenti che non possono vaccinarsi.
Vediamo in dettaglio di cosa si tratta.
Assenze dal lavoro: in quali casi non c'è l'obbligo vaccinale
Come abbiamo rilevato già a fine novembre e negli ultimi giorni, dal 15 dicembre 2021 l'obbligo vaccinale viene esteso a tutto il personale scolastico. Il nodo vero e proprio riguarda tuttavia le eccezioni a questa regola generale.
Benché infatti sia incluso nell'obbligo il personale assente dal servizio per legittimi motivi, la definizione esclude coloro che sono sospesi dal rapporto di lavoro per:
- collocamento fuori ruolo;
- comando;
- aspettativa per motivi di famiglia;
- mandato amministrativo;
- infermità;
- congedo per maternità o paternità;
- dottorato di ricerca;
- sospensione disciplinare e cautelare.
Al netto di questa casistica, il dirigente scolastico dovrà procedere alla verifica dell'avvenuta vaccinazione del personale del suo istituto scolastico. Se i dipendenti non produrranno la documentazione richiesta entro i cinque giorni dall'invito del preside, il rapporto di lavoro è immediatamente sospeso.
Cosa succede quando il dipendente in servizio è esente da vaccinazione
Nel caso del personale scolastico - presente o assente dal lavoro - sottoposto a obbligo vaccinale, secondo il DL n. 44/2021
"solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l'obbligo [...] e la vaccinazione può essere omessa o differita."
Di fronte a casi del genere, il Dirigente Scolastico acquisisce la certificazione prevista e valuta le diverse possibilità che consentano di tutelare la salute del personale scolastico e, allo stesso tempo, al lavoratore di continuare le sue mansioni.
Nello specifico:
- la prima possibilità è che il dipendente possa continuare a svolgere il suo lavoro;
- nel caso ci siano rischi elevati emersi dalla valutazione tecnica, il preside potrà approvare interventi come mascherine FFP2, visiere professionali paraschizzi, uso di aule di maggiore ampiezza, e così via;
- se il rischio non si riduce, allora il Dirigente Scolastico dovrà assegnare il lavoratore a mansioni alternative, previa la riorganizzazione dell'attività scolastica.
La polemica sull'obbligo vaccinale per il personale in malattia
Come abbiamo visto in precedenza, fra le situazioni per le quali non si è sottoposti all'obbligo di vaccinazione c'è quella che riguarda l'infermità. La circolare del 17 dicembre chiarisce questo punto, assente nella circolare precedente. Lo chiarisce, ma non del tutto.
Infatti, non si parla di "malattia" fra le casistiche ammesse ma di "infermità", e in questo modo si avalla l'ipotesi che il vaccino possa essere richiesto anche a chi è in malattia.
Secondo la UIL Scuola, la normativa è frutto di una valutazione unilaterale che lascia spazio a paradossi e questioni per nulla chiare. Alcuni esempi:
- la differenza fra malattia e infermità che abbiamo appena visto;
- l'esenzione dall'obbligo per chi è assente per dottorato, ma non per chi è in aspettativa per assegno di ricerca;
- l'obbligo di vaccinazione per chi è in aspettativa per altra esperienza lavorativa, ma l'esenzione per chi è in aspettativa per ragioni familiari.
Quest'ultimo esempio aiuta anche a comprendere un'altra questione: se si usufruisce di un'aspettativa non retribuita ma che non viene inclusa nell'elenco di eccezioni del Ministero, come si applica la sospensione della retribuzione? La retribuzione è già sospesa.
L'unica cosa certa, viste queste rilevazioni, è che la nota n. 1927 chiarisce alcuni punti ma ne lascia oscuri molti altri. Restiamo in attesa di un parere più esaustivo da parte del Ministero dell'Istruzione, che probabilmente arriverà nei prossimi giorni.