Super green: cosa succede dal 15 dicembre ai docenti non vaccinati?
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Si avvicina la data del 15 dicembre, dalla quale alcune categorie di lavoratori - tra cui il personale scolastico - dovrà obbligatoriamente essere vaccinato per continuare regolarmente la propria attività professionale.
Una misura che si ricollega all'introduzione del super green pass, la nuova certificazione verde rilasciata esclusivamente a chi ha completato il proprio ciclo vaccinale e che permette benefici maggiori rispetto al semplice green pass ottenuto presentando un tampone negativo in assenza di vaccino.
Docenti e super green pass. Come funziona
Come appena detto, il personale scolastico rientra tra coloro i quali dovranno obbligatoriamente vaccinarsi per continuare a svolgere la propria mansione. Più nel dettaglio, sono chiamate a vaccinarsi le seguenti categorie:
- Personale del sistema nazionale di istruzione (sia scuole statali che paritarie);
- personale delle scuole non paritarie;
- personale dei servizi educativi per l'infanzia riportate all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;
- personale dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti (anche detti CPIA)
- personale dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (anche detti IeFP)
- personale dei sistemi regionali responsabili di percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (anche detti ITS)
A partire dal 15 dicembre dunque gli appartenenti a queste categorie dovranno aver completato il ciclo vaccinale primario (ovvero le prime due dosi) ed eseguire il richiamo. Ogni lavoratore è infatti tenuto a ricevere la terza dose del vaccino compatibilmente con i tempi previsti dal Governo, ovvero dal compimento dei 5 mesi dalla somministrazione della seconda dose e comunque entro i termini di validità del green pass, ridotti a 9 mesi dai 12 inizialmente previsti.
Una volta ricevuta la terza dose sarà dunque rilasciata la nuova certificazione verde aggiornata, il super green pass, che avrà validità annuale. Nel caso dei vaccini monodose tutta la procedura rimane inalterata, semplicemente come richiamo sarà considerata la seconda dose.
Cosa succede ai docenti non vaccinati
Tre gli scenari possibili in caso di mancata adempienza all'obbligo vaccinale da parte dei docenti o di altro personale scolastico. Questi potranno:
- Procedere autonomamente alla prenotazione della prima dose;
- aspettare la segnalazione del dirigente scolastico a produrre la documentazione di esenzione o differimento dal vaccino (qualora si fosse un soggetto esentato, o un soggetto guarito con certificato ancora valido impossibilitato a vaccinarsi a breve) o quella di avvio alla vaccinazione, così da mettersi in regola;
- Rifiutare il vaccino ed essere sospesi dal servizio.
L'obbligo vaccinale, a meno di comprovata esenzione, riguarda tutto il personale scolastico (dirigente scolastico incluso), sia a tempo determinato che indeterminato, tranne il personale sospeso o in congedo (parentale, maternità…).
La sospensione comporta lo stop del servizio con conseguente interruzione del pagamento dello stipendio. Viene comunque conservato il rapporto lavorativo, con una pronta reintegrazione una volta adempiuto l'obbligo vaccinale. La presentazione della documentazione e quindi la messa in regola del docente inizialmente non vaccinato devono avvenire entro sei mesi dalla sospensione. Il personale sospeso sarà sostituito da docenti supplenti, o personale sostitutivo, in regola con il vaccino e quindi in possesso del super green pass.
L'assunzione sarà regolata da un contratto a tempo determinato che terminerà nel momento in cui la situazione vaccinale del titolare del lavoro sarà regolarizzata.
Docenti sospesi adibiti ad altre mansioni. Possono fare la Dad?
Con una nota ministeriale pubblicata il 7 dicembre è stato comunicato che il personale sospeso a causa della mancanza di super green pass deve essere adibito ad altre mansioni, senza alcuna decurtazione della retribuzione.
E la dad? Verrebbe spontaneo infatti chiedersi perché non impiegare allora i docenti sospesi nel regolare svolgimento della didattica a distanza, così da garantire agli studenti continuità didattica piuttosto che ricorrere ad assunzioni temporanee.
Una soluzione che sarebbe analoga a quella che occorre quando un docente finisce in quarantena cautelativa (magari legata alla positività di un familiare o di una persona vicina), con una didattica a distanza coadiuvata dall'aiuto di un collaboratore o un Ata operante in classe.
Una perplessità che però al momento non trova alcuna risposta nella normativa ufficiale, che lega infatti l'attivazione della dad alla quarantena ma la esclude in caso di una malattia certificata. Nessun cenno invece al mancato obbligo vaccinale per il quale non si sa ancora se ci sarà alcuna integrazione a riguardo.