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Il docente specializzato sul sostegno in altro grado può svolgere un percorso abbreviato al TFA sostegno VIII ciclo: normativa, requisiti e quando non serve sostenere le prove. it-IT Editoriale 2023-06-30T12:27:36+02:00
Docenti di sostegno

TFA sostegno VIII ciclo: quando il docente può seguire un percorso abbreviato di specializzazione?

Il docente specializzato sul sostegno in altro grado può svolgere un percorso abbreviato al TFA sostegno VIII ciclo: normativa, requisiti e quando non serve sostenere le prove.

Gianmarco Bonomo
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In quali casi il docente che accede al TFA sostegno VIII ciclo può usufruire di un percorso di specializzazione abbreviato? Si tratta di un'eventualità prevista già dal Decreto Ministeriale n. 92/2019 e che, in generale, riguarda gli insegnanti che sono già in possesso del titolo per un altro grado di istruzione.

TFA sostegno VIII ciclo: requisiti di accesso per scuola dell'infanzia e la scuola primaria

A stabilire i requisiti per i docenti che si vogliono specializzare sul sostegno è l'articolo 3, comma 1, del già citato decreto ministeriale. I titoli richiesti per il TFA sostegno VIII ciclo variano a seconda che si faccia richiesta per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria o per la scuola secondaria, di primo e secondo grado.

Nel caso della scuola dell'infanzia e primaria, possono accedere ai percorsi di specializzazione sul sostegno gli aspiranti in possesso di uno dei seguenti titoli:

  • abilitazione all'insegnamento conseguita mediante i corsi di laurea in scienze della formazione primaria (o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia);
  • diploma magistrale conseguito presso istituti magistrali entro l'anno scolastico 2001/2002, ivi compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico con valore di abilitazione e il diploma sperimentale a indirizzo linguistico (o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia).

Requisiti di accesso al TFA sostegno VIII ciclo per la scuola secondaria

Nel caso della scuola secondaria, invece, possono accedere ai percorsi di specializzazione sul sostegno gli aspiranti in possesso dell'abilitazione sulla classe di concorso (o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia).

In alternativa, potranno accedere anche gli aspiranti in possesso della laurea magistrale o a ciclo unico più i 24 CFU/CFA o l'abilitazione per un altra classe di concorso o un altro grado di istruzione. Sono comprese nelle lauree magistrali o a ciclo unico anche i diplomi di secondo livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione. Sul primo titolo richiesto per accedere al TFA sostegno VIII ciclo non ci sono dubbi, al netto della polemica sulle abilitazioni e specializzazioni conseguite all'estero.

Sul secondo titolo già c'è qualche incertezza in più, soprattutto per quanto riguarda i 24 CFU da conseguire. Secondo la riforma del reclutamento, la data ultima per il conseguimento è il 31 ottobre 2022, e peraltro le università non hanno più attivato tali percorsi. Si attende il decreto del Ministero per chiarire questi e altri dubbi.

Segnaliamo infine che per gli ITP il requisito di accesso al TFA sostegno VIII ciclo è il diploma che permette l'accesso alla classe di concorso.

TFA sostegno VIII ciclo: quando si può accedere ai percorsi abbreviati?

La normativa sui percorsi abbreviati di specializzazione sul sostegno si rintraccia nell'articolo 3, comma 5, del DM n. 92/2019. Nel testo, si legge che le università predispongono percorsi abbreviati, finalizzati all'acquisizione del titolo,
"per i soggetti che hanno già conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno in un altro grado di istruzione e risultino utilmente collocati in graduatoria di merito, ovvero ammessi in soprannumero"Innanzitutto, il comma 5 dice che a organizzare i percorsi abbreviati sono le stesse università. Questi ultimi sono dedicati poi ai docenti già specializzati sul sostegno in altri gradi di istruzione rispetto a quello per il quale concorrono. Inoltre, lo stesso comma chiarifica anche che gli aspiranti dovranno partecipare alle selezioni oppure essere ammessi in soprannumero.

In alcuni casi, però, gli aspiranti potrebbero anche essere esonerati dalla procedura selettiva per accedere al TFA sostegno VIII ciclo. A regolare la questione è l'articolo 18 bis del D.Lgs. n. 59/2017, introdotto dal DL n. 36/2022 e modificato dal DL n. 44/2023. In pratica, fino al 31 dicembre 2024 e nei limiti fissati dal Ministero, possono accedere ai percorsi di specializzazione senza sostenere le prove i docenti:

  • in possesso del titolo di studio valido per l'insegnamento;
  • che abbiano prestato almeno tre anni di servizio, negli ultimi cinque, su un posto di sostegno nelle scuole statali, nelle scuole paritarie e nei percorsi di istruzione e formazione professionale delle Regioni.

Resta da chiarire se ci saranno posti riservati per tale categoria e quanti saranno. Ma su questa e altre questioni attendiamo le disposizioni del Ministero, che dovrebbero arrivare a breve.

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Gianmarco Bonomo

Scrivo da sempre e, se contiamo anche i temi delle scuole elementari, anche da prima. Negli anni ho unito la mia passione per la scrittura a quella per i meccanismi della comunicazione, che ho tradotto nel mio lavoro di SEO Copywriter e autore in diversi campi. Mi piace approfondire le tematiche che riguardano il mondo della scuola e che vanno dai risvolti politici alla cultura, dagli approfondimenti normativi al racconto quotidiano delle novità scolastiche.

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