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L'esonero dalle selezioni del TFA sostegno VII ciclo è disponibile per gli aspiranti che hanno svolto tre anni di servizio negli ultimi cinque su sostegno. it-IT Editoriale 2023-06-28T17:37:12+02:00
Docenti di sostegno

Esonero selezioni TFA sostegno VIII ciclo. Possibile solo in caso di anni di servizio su sostegno

L'esonero dalle selezioni del TFA sostegno VII ciclo è disponibile per gli aspiranti che hanno svolto tre anni di servizio negli ultimi cinque su sostegno.

Simone Esposito
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Sostegno 1Manca poco al via alle prove del TFA sostegno VIII ciclo. Si attende infatti a breve la pubblicazione del decreto che darà il via al processo di selezione degli aspiranti docenti di sostegno.

Tra le domande più frequenti, vi sono quelle inerenti all'esonero dalle selezioni. Bisogna infatti capire quali saranno gli aspiranti dispensati dalle prove, in base a quali requisiti di titoli e servizio. Ecco una breve guida, in base a quanto emerso finora.

TFA sostegno VIII ciclo: chi non deve sostenere le prove d'accesso

L'accesso al TFA sostegno VIII ciclo è garantito, secondo l'articolo 4, comma 4, del DM n.92/2019 agli aspiranti docenti che nei precedenti cicli specialistici hanno:

  • Sospeso la frequenza;
  • Rinunciato all'iscrizione pur avendo concluso con successo il percorso di selezione;
  • Superato le prove per più ordini e gradi di scuola, frequentando poi una delle opzioni.
  • Superato le prove ma sono finiti fuori dal numero di posti disponibili per quell'anno.

Oltre a queste categorie, secondo il DL 36/2022, trasformato poi in legge 79/2022, non devono sostenere le prove di accesso fino al 31 dicembre 2024 gli aspiranti docenti che hanno già svolto tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione.

Delle precisazioni a riguardo:

  • Sono interessati i docenti in possesso di abilitazione e titolo di studio valido per l'insegnamento, sia precari che assunti a tempo indeterminato presso le scuole statali;
  • Il servizio di tre anni negli ultimi cinque può essere stato svolto sia in scuole statali che paritarie, ma anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale organizzati dalle regioni. Al momento non è stato specificato se il servizio deve essere stato prestato nello stesso grado di istruzione per cui si partecipa al TFA;
  • L'accesso per questa categoria di docenti sarà comunque limitato a un numero di posti riservati che al momento non è ancora stato precisato;
  • I corsi saranno svolti in modalità ibrida. Una parte del corso non laboratoriale o di tirocinio potrà infatti essere svolta in modalità telematica per massimo il 20% delle ore totali.

Rimangono dunque alcuni punti da chiarire, riguardo la coerenza tra il grado scolastico per il quale si è prestato servizio e quello per cui si fa richiesta di partecipazione. Al momento la sensazione è quella che si possa partecipare per un grado di istruzione anche avendo svolto il servizio su sostegno su altri gradi, ma la questione sarà chiarita nel prossimo futuro.

I requisiti di accesso

In conclusione, si ricordano per completezza i requisiti di accesso al TFA sostegno VIII ciclo. Per quanto riguarda la scuola primaria e dell'infanzia, il candidato deve possedere uno dei due seguenti titoli di studio:

  • Abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o titolo estero equipollente e riconosciuto in Italia;
  • Diploma magistrale, incluso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico. Questi possono essere conseguiti presso gli istituti magistrali. Validi anche titoli esteri equipollenti, riconosciuti in Italia e conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002.

Per l'accesso alla scuola secondaria di primo e secondo grado, il candidato deve essere invece in possesso di uno dei due seguenti titoli di studio:

  • Abilitazione su classe di concorso specifica o titoli di abilitazione esteri equipollenti e riconosciuti in Italia;
  • Laura magistrale, a ciclo unico, diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica o titolo equipollente, coerente con le classi di concorso indicate. A uno di questi titoli si devono accompagnare i 24 CFU/CFA o l'abilitazione per un'altra classe di concorso/grado di istruzione

Per quanto riguarda gli ITP, il diploma rimane requisito di accesso alla classe di concorso sino al 2024/25.

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