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Assegno temporaneo per le famiglie con figli minori di 18 anni: scadenze, erogazione e requisiti per l’idoneità it-IT Editoriale 2021-10-28T16:34:27+02:00
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Assegno temporaneo per figli minori: possibile richiesta arretrati entro 31 ottobre

Assegno temporaneo per le famiglie con figli minori di 18 anni: scadenze, erogazione e requisiti per l’idoneità

Redazione Universo Scuola
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Entro domenica 31 ottobre sarà sarà possibile presentare la domanda di assegno temporaneo per i figli minori in modo da non perdere gli arretrati da luglio. A prescindere, il termine ultimo per presentare la domanda generale di assegno resta il 31 dicembre 2021.

Requisiti ed erogazione dell'assegno temporaneo

L'assegno temporaneo viene erogato dall'Inps ed è destinato alle famiglie con figli minori di 18 anni, compresi i figli adottivi e in affido pre-adottivo.

Nello specifico, l'assegno spetta di diritto a tutti quei nuclei familiare che "non abbiano diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153".
I requisiti per presentare domanda sono i seguenti;

  • essere cittadino italiano o di uno Stato appartenente all'Unione Europea, o suo familiare in possesso del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, cioè essere cittadino di uno Stato che non appartiene all'Unione Europea ma in possesso del permesso di soggiorno UE per lunghi periodi o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca dello stesso per la durata di almeno 6 mesi;
  • essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
  • essere in possesso di residenza e domicilio in Italia;
  • avere i figli a carico fino al compimenti del 18esimo anno di età;
  • essere residente in Italia da almeno 2 anni, anche se non continuativi e, quindi, essere titolare di un contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato della durata di almeno 6 mesi;
  • essere in possesso di un ISEE in corso di validità, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, secondo la tabella di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 79 del 2021.

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