Un docente di sostegno, dopo avere ottenuto la condanna, da parte del Provveditorato agli studi, per la perdita retributiva conseguente ad una sanzione disciplinare che prevedeva la sospensione del servizio per 45 giorni, anche se successivamente annullata in sede di ricorso al Capo dello Stato, ha comunque aperto istanza al Tribunale per richiedere il risarcimento danni dell'integrità psicofisica. La vicenda, così innescata, pone un quesito fondamentale: l'eventuale risarcimento danni fa capo all'USR o al MIUR?
L'azione intrapresa contro l'USR
In prima istanza, il docente ha presentato azione legale all'USR - l'ufficio scolastico di pertinenza. Tuttavia, qui sarebbero soltanto stati notificati gli atti introduttivi dal momento che il Tribunale ha ritenuto necessario, in seguito agli esiti dell'istruttoria in primo grado, notificare l'atto anche all'ufficio dell'Avvocatura di Stato. L'Ufficio scolastico regionale, pertanto, si è costituito per mezzo dell'Avvocatura obiettando in merito al proprio difetto di legittimazione passiva ed imputandola piuttosto al MIUR.
Allo stesso tempo, il Tribunale - in assenza della dichiarazione di contumacia (la situazione processuale della parte che non si è costituita a giudizio) da parte dell'USR - lo ha condannato
al risarcimento danni della salute dell'insegnante. Successivamente rigettata ed avversata dall'Ufficio scolastico regionale - che ha ritenuto non idonea la precedente dichiarazione di contumacia avanzata dal Tribunale - ha piuttosto indicato nel MIUR il soggetto responsabile, obiettando anche circa il proprio difetto di legittimazione passiva e ascrivendolo al Ministero dell'Istruzione.
L'azione intrapresa contro il MIUR e la sentenza di Cassazione
La Corte d'Appello ha stabilito il carattere di illegittimità del provvedimento intrapreso dal giudice in merito alla dichiarazione di contumacia dell'USR, poiché questa si è costituita in giudizio mediante la memoria. Ha poi rielaborato la sentenza che vi era stata in primo grado e ha dichiarato così il difetto di legittimazione passiva dell'USR: questo poiché, sebbene articolazione organica del Ministero dell'Istruzione, non gode effettivamente di titolarità sostanziale e processuale riguardo ai rapporti di lavoro col personale scolastico. Tale aspetto, infatti, sarebbe di mera competenza ministeriale.
Il docente, a questo punto, è ricorso alla Cassazione: la Sentenza n. 32938 del 09/11/2021 ha definitivamente chiarito a chi convenire per la richiesta di risarcimento dei danni alla salute. La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, infatti, ha stabilito che il rapporto di lavoro - instaurato dal docente mediante la stipula di regolare contratto - è con lo Stato, nelle vesti del MIUR. A quest'ultimo, pertanto, spettano gli obblighi e i diritti sostanziali. Infatti, anche se il MIUR agisce - a livello locale - tramite gli USR, la sentenza ha stabilito che essi abbiano solo poteri di rappresentanza verso l'esterno, ma non di una effettiva autonoma soggettività. Agli USR, dunque, è fatto diritto di gestire le situazioni contenziose, salvo l'intervento diretto del Ministero, che ha carattere sostitutivo. Gli USR sono quindi a tutti gli effetti legittimati ad intervenire nelle liti passive ma la parte in causa resterà sempre il MIUR, qualora si tratti di contenziosi riguardanti i contratti lavorativi del personale scolastico.