Di recente, il TAR del Lazio si è pronunciato sul ricorso di un docente depennato dalla graduatoria in cui era inserito per non aver effettuato l’aggiornamento entro i termini fissati.
Si tratta di un caso che si presenta spesso, sebbene i precedenti e la decisione dei giudici in questo frangente vadano tutti nella medesima direzione.
Facciamo il punto della situazione.
Cancellato dalle GaE per non aver aggiornato la graduatoria: la sentenza del TAR
Come la stessa sentenza n. 4998/2023 ricorda, la mancata presentazione della domanda in occasione di aggiornamenti delle graduatorie per il personale docente comporta la cancellazione dalla Graduatoria ad Esaurimento. Lo dispone l’articolo 1, comma 1-bis, del DL n. 97/2004, convertito con modificazioni nella Legge n. 143/2004, quando stabilisce:
La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi.
Lo stesso comma tuttavia continua affermando:
A domanda dell’interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione.
Se quindi appare illegittimo l’atto di cancellazione definitiva del docente che non ha aggiornato la propria posizione in GaE, il discorso riguarda anche un altro ambito.
Il ricorso al TAR si è infatti fondato sul depennamento per non aver aggiornato la propria posizione prima della trasformazione in GaE delle graduatorie permanenti. A questo proposito, lo stesso Consiglio di Stato nella sentenza n. 3323/2017 aveva affermato come anche questa condotta non sia corretta.
Cancellazione dalle graduatorie permanenti: i riferimenti normativi
La sentenza del TAR menziona anche la normativa di riferimento che porta ad accogliere il ricorso contro il depennamento dalle GaE.
Il testo base è il D.Lgs. n. 297/1994, ossia il Testo Unico in materia di istruzione, che all’articolo 399 dispone che l’accesso al ruolo dei docenti avviene:
- per il 50% da concorsi per titoli ed esami;
- per il 50% dalle graduatorie permanenti.
I due articoli seguenti, il 400 e il 401, disciplinano tanto i concorsi per titoli ed esami quanto le graduatorie permanenti.
A questi articoli si aggiunge la Legge n. 296/2006, ossia la legge finanziaria 2007, che all’articolo 1, comma 605, lettera c), sancisce la trasformazione delle graduatorie permanenti in Graduatorie ad Esaurimento.
L’ultimo riferimento normativo, del quale abbiamo già parlato, è proprio l’articolo 1, comma 1-bis, del DL n. 97/2004. Pur riconoscendo la cancellazione della graduatoria per gli anni scolastici successivi a causa del mancato aggiornamento entro i termini fissati dal ministero, a domanda dell’interessato è consentito il reinserimento con il punteggio maturato alla cancellazione.
Aggiornamento della posizione e nuovo inserimento del docente: cosa dice la sentenza
I giudici del TAR concludono riconoscendo una differenza fra il nuovo inserimento in graduatoria e l’aggiornamento della graduatoria. Se consideriamo la natura “ad esaurimento” delle GaE, la ratio è quella di contrastare il precariato nella scuola limitando i nuovi inserimenti. Tuttavia, riconosce la sentenza,
la qualifica di “nuovo inserimento” non si concilia con la posizione del docente a suo tempo già inserito ma poi depennato e che chieda di essere reinserito nella graduatoria divenuta GaE, in una situazione nella quale il depennamento definitivo, lungi dal comportare una stabilizzazione lavorativa, preclude invece la possibilità di un’occupazione
Di conseguenza, il mancato aggiornamento delle graduatorie non può comportare la cancellazione definitiva proprio perché va vista come un aggiornamento della propria posizione.