Si avvicinano, dopo aver tanto discusso sulla modalità migliore per svolgerli, gli esami di maturità 2022.Oggi 12 aprile in particolare è l'ultimo giorno utile per nominare i commissari interni delle commissioni degli esami di Stato.
Le questioni riguardanti la formazione delle commissioni generano spesso dubbi e incertezze. Di seguito abbiamo dunque raccolto in una piccolaguida tutti gli aspetti principali relativi all'argomento.
Costituzione della commissione degli esami di maturità e designazione dei commissari
In base a quanto previsto dalla normativa vigente per l'anno scolastico in corso, la composizione della commissione d'esame è la seguente:
- Un presidente esterno rispetto la scuola dove si svolgono le prove d'esame;
- Sei commissari interni. Sono nominati per ognuna delle due classi che rappresentano ognuna una sottocommissione. Alcuni docenti possono fare parte di entrambe le sottocommissioni.
Una commissione è dunque composta ogni due classi. Ogni classe ha la sua sottocommissione, con alcuni docenti/commissari in comune. Ogni commissario però non può, salvo eccezioni, prendere parte a più di due classi/commissioni.
I commissari interni vengono designati dal consiglio di classe, che deve esprimersi a riguardo entro il 12 aprile 2022. Date le circostanza legate alla pandemia, lo svolgimento delle procedure è possibile anche a distanza, seguendo quanto riportato nell' OM n.66/2022, all'art.5.
Quali docenti fanno parte della commissione interna
I docenti che prendono parte alla commissione interna devono appartenere al consiglio di classe. La loro nomina è indipendente dal loro tipo di contratto e può essere nominato anche un docente la cui classe di concorso sia differente rispetto a quella prevista del quadro orario ordinamentale, purché insegni quella materia nella classe.
Possibile dunque la nomina anche dei supplenti a tempo determinato. Il criterio che regolamenta la procedura è l'equilibrio tra le discipline. Va garantita la presenza del commissario di italiano e di quello della materia della seconda prova scritta, variabile a seconda dell'istituto.
Impossibile invece la nomina a commissari di docenti di insegnamenti facoltativi, tanto nei licei quanto negli istituti tecnici. L'educazione civica non prevede un commissario specifico, in quanto materia trasversale.
Ogni commissario può occuparsi non solo della disciplina per cui è titolare di cattedra, ma anche per tutte le materie per le quali ha titolo di insegnamento.
Rifiuto della nomina e casi particolari
Generalmente la designazione a commissario non è rifiutabile. Fa eccezione il caso in cui il docente usufruisca delle agevolazioni riportate all'articolo 33 della legge 104/92.
Una condizione di impossibilità per la nomina è l'eventuale assenza del docente titolare di cattedra per almeno 90 giorni che rientra in servizio dopo il 30 aprile. In quel caso è il supplente che ha seguito la classe durante l'anno scolastico a venire designato come commissario.
Nelle classi che si articolano su più indirizzi di studio o che presentano al proprio interno gruppi che studiano lingue straniere diverse si possono verificare due casi:
- Vengono designati commissari in maniera che ognuno di loro sia correlato ai vari indirizzi o gruppi;
- Si designano più commissari che operano separatamente, ognuno in riferimento ai vari indirizzi o gruppi.
Dopo le nomine: gli adempimenti del dirigente scolastico
Il dirigente scolastico deve compilare tramite SIDI, al termine delle designazioni, il modello ES-C. Insieme al modelle ES-o questo sancirà la registrazione delle commissioni e il loro relativo abbinamento alle classi/commissioni che prendono parte all'esame di maturità.