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In arrivo il nuovo contratto per la mobilità del personale scolastico. Come stanno intervenendo i sindacati sul punto nelle trattative col Governo. it-IT Editoriale 2021-11-02T14:42:58+01:00
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Mobilità personale scolastico: nuovo contratto in arrivo. Cosa cambierà?

In arrivo il nuovo contratto per la mobilità del personale scolastico. Come stanno intervenendo i sindacati sul punto nelle trattative col Governo.

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Il vincolo di permanenza nella sede di servizio, tanto osteggiato dai più, sta per scadere assieme al contratto integrativo di mobilità. In arrivo vi è quello per il triennio 2022-2025 per i quali i sindacati si stanno già da tempo preparando ad affrontare le opportune richieste di rettifica. Ma che cosa cambierà con il nuovo contratto?

"Vincoli", non "Vincolo"

Attendendo il nuovo CCNI, il Decreto Sostegni (Decreto Legge n. 73/2021) ha già ritenuto di rettificare quota parte del contratto con le numerose spinose questioni annesse: su tutte, il vincolo di permanenza nella stessa provincia per un periodo di quattro o cinque anni, ricondotto ora a tre anni.

Si fa notare, al tal riguardo, come a parere dei sindacati sarebbe più opportuno parlare di "vincoli" anziché di "vincolo" perché le fasce da tutelare sono molteplici e molteplici sarebbero i rispettivi provvedimenti da assurgere:

  • Prima fra tutte è la categoria del personale docente della scuola secondaria di I e II grado assunta per mezzo delle graduatorie di merito del concorso straordinario 2018. Per questa categoria viene applicato l'articolo 13 comma 3 del D.lgs 59/2017 - modificato dalla Legge n. 145/2018 - in cui è espresso che il docente è tenuto a restare nella classe di concorso, posto e istituzione scolastica per almeno quattro anni salvo eccezionalità riconducibili all'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
  • Vi è poi la situazione degli insegnanti immessi in ruolo nell'anno scolastico 2020/21 di ogni ordine e grado, prescindendo la tipologia di procedura utilizzata per il loro reclutamento. Per essi vige il comma 17-octies dell'art. 1 del D.L. n. 126/2019, insieme con la Legge di conversione n. 159/2019, che stabilisce che il docente immesso in ruolo a tempo indeterminato nel biennio 2020/2021 può richiedere il trasferimento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici, fatte salve alcune eccezionalità rinvenibili nell'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
  • Infine vi è la fascia costituita dal personale Ata: può presentare, annualmente, domanda di mobilità tutto il personale Ata di ruolo.

Molta attesa, dunque, per questi punti caldi sui quali sono chiamati a intervenire i Sindacati nelle trattative col Governo che si avvieranno a partire dal mese in corso e dai quai quali dipendono le sorti lavorative di milioni di docenti ancora non stabilizzati.

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