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Proroga del contratto di supplenza breve e pagamento delle vacanze natalizie: quando è possibile richiederlo e quali sono i requisiti previsti dal contratto scuola per personale ATA e docenti. it-IT Editoriale 2023-01-26T15:19:21+01:00
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Proroga del contratto di supplenza breve e pagamento dei periodi di sospensione: quando è previsto dalla normativa?

Proroga del contratto di supplenza breve e pagamento delle vacanze natalizie: quando è possibile richiederlo e quali sono i requisiti previsti dal contratto scuola per personale ATA e docenti.

Redazione Universo Scuola
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Sono frequenti i casi di dipendenti ATA e docenti che, titolari di supplenze brevi a cavallo della fine dell'anno, chiedono come avverranno la proroga del contratto e il relativo pagamento.

Vediamo quali sono i riferimenti normativi in merito e come funzionano:

  • la proroga del contratto di supplenza;
  • il pagamento del periodo natalizio o, in generale, di sospensione delle lezioni.

Proroga del contratto e pagamento di un periodo di sospensione: cosa dice la normativa

I due casi del personale ATA e del personale docente vengono trattati rispettivamente nell'articolo 60 e nell'articolo 40 del CCNL 2007. Nello specifico, l'art. 60 rimanda, per il personale ATA, all'art. 40 che regola la materia per il personale docente.

Come si legge nel comma 3, per l'assunzione in sostituzione di personale assente, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l'intera durata dell'assenza nei casi in cui
"il docente titolare si assenti in un'unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all'inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni"
Facendo un po' di chiarezza sulla normativa, le condizioni per le quali al supplente breve spettano la proroga del contratto e il pagamento del relativo periodo di sospensione delle lezioni sono l'assenza del titolare:

  • da almeno 7 giorni prima l'inizio del periodo di sospensione;
  • durante il periodo di sospensione delle lezioni;
  • fino ad almeno 7 giorni dopo la ripresa delle lezioni.

Il titolare può comunque ricorrere, per la propria assenza, a diversi istituti, ma è fondamentale che la sua assenza sia continuativa. Se manca anche una sola delle tre condizioni elencate dal CCNL scuola, allora al supplente non può spettare la proroga del contratto e, quindi, il relativo pagamento del periodo di sospensione.

Assenza continuativa del titolare ma con diverse motivazioni: si può prorogare il contratto del supplente?

Come accennato nel paragrafo precedente, l'assenza del titolare può essere giustificata da motivazioni diverse senza che questo pregiudichi la proroga del contratto di supplenza breve.

A confermare l'importanza che l'assenza sia continuativa è la nota ministeriale n. 13650/2013, che recita:
"L'ARAN ha, poi, successivamente chiarito che la fattispecie si realizza a prescindere da come siano avvenute le modalità di assenza del titolare e cioè sia con unica richiesta di assenza o con più richieste presentate in successione."
A tale proposito, l'interpretazione dell'articolo 40 da parte dell'ARAN conferma che più periodi di assenza continuativa, anche effettuati con diverse certificazioni e/o motivazioni,
"consentono, pertanto, di maturare il requisito richiesto dalla norma contrattuale (7 giorni antecedenti e 7 giorni successivi alla sospensione delle lezioni) e di comprendere il periodo di sospensione dell'attività didattica nel contratto di lavoro del docente supplente"

Esempio di proroga del contratto e pagamento del periodo di sospensione delle lezioni

Il caso classico di applicazione dell'articolo 40, e quindi di proroga del contratto del supplente breve, è quello in cui il titolare, con sospensione delle lezioni dal 23 dicembre al 7 gennaio:

  • si assenta dal 16 al 22 dicembre;
  • prolunga la sua assenza dal 23 al 7 gennaio;
  • prolunga nuovamente la sua assenza dall'8 al 16 gennaio.

Come si vede, in questo caso l'assenza del titolare inizia da 7 giorni prima il periodo di sospensione, continua durante tale periodo e arriva fino a 7 giorni dopo la ripresa delle lezioni. Il supplente vedrà quindi prorogato il proprio contratto e corrisposta la retribuzione anche per le vacanze natalizie.

I requisiti sono chiari e, come visto dagli artt. 40 e 60 del CCNL scuola 2007, il caso del personale ATA è adeguato a quello del personale docente.

Pertanto, se sussistono le condizioni corrette ma non avviene la proroga né il relativo pagamento, è bene ricordare all'istituzione scolastica la normativa in materia.

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