Da oggi e fino al 31 dicembre 2022 sarà possibile presentare istanza di ricostruzione di carriera, che deve seguire la conferma in ruolo e permette di ottenere benefici economici maggiori per via dell'inquadramento migliorativo derivante dall'anzianità di servizio.
Di conseguenza, è consigliato a tutti i docenti presentare domanda solo dopo aver superato il periodo di prova.
Quando e a chi presentare la domanda
Secondo l'art. 1, comma 209, della legge 107/2015 le domande di ricostruzione carriera devono essere inviate tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2022 al dirigente scolastico. Entro il 28 febbraio 2023, poi, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca comunicherà al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i risultati di tutte le istanze ricevute.
Come presentare domanda
La presentazione della domanda di ricostruzione carriera deve avvenire tramite Portale delle Istanze on Line (Polis), attraverso la sezione "Richiesta di Ricostruzione Carriera" che consente a docenti, insegnanti di religione, personale educativo e ATA di inoltrare la propria richiesta.
Inoltre, tramite la funzione "Dichiarazione Servizi", il personale avrà la possibilità di inviare alla scuola di riferimento l'elenco dei servizi utili alla ricostruzione, con l'obiettivo di validare quelli già inseriti nel sistema o aggiungere quelli mancanti.
Nessuna prescrizione in dieci anni
Il diritto alla ricostruzione di carriera non entra in prescrizione ordinaria decennale. La stessa Ragioneria Generale di Stato ha inviato aggiornamenti specifici in merito alle Ragionerie Territoriali, richiamando le recenti sentenze della Corte di Cassazione e della Corte dei Conti.
Secondo la Suprema Corte, infatti, l'effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata. La Corte dei Conti, poi, ha aggiunto che il diritto alla ricostruzione di carriera fa parte dei diritti soggettivi di tutto il personale scolastico non soggetti a prescrizione, a prescindere quindi dalla data di presentazione della domanda.
Di conseguenza, per il diritto alla ricostruzione di carriera non vale la prescrizione di dieci anni.
Tuttavia, dal punto di vista economico, potrebbero essere emessi solo gli stipendi arretrati relativi al quinquennio antecedente l'emanazione dei decreti.
Nessuna valenza per il servizio pre-ruolo nelle paritarie
Tra gli elementi che concorrono alla ricostruzione della carriera sono esclusi gli insegnamenti prestati nelle scuole paritarie prima dell'immissione in ruolo nella scuola statale. Lo ha confermato la Corte Costituzionale con la sentenza n. 180, depositata il 30 luglio 2021 sulla scia di quanto dichiarato precedentemente (e più volte) dalla Corte di Cassazione che non ritiene valutabile il servizio pre-ruolo prestato presso scuole paritarie.
Sempre quest'ultima, inoltre, nella sentenza n. 180 sottolinea che, nonostante scuole paritarie e statali appartengano allo stesso sistema nazionale di istruzione, nell'assunzione dei docenti della scuola paritaria manca la previsione di un'attività procedimentale che regoli la selezione e il reclutamento degli insegnanti.
In poche parole, le scuole paritarie non fanno affidamento a meccanismi di selezione comparabili alle procedure concorsuali adottate dalle scuole statali dove valgono gli stessi principi utilizzati per l'accesso ai ruoli amministrativi.