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Green pass a scuola, Tar Lazio: l'esibizione della certificazione verde non equivale a obbligo vaccinale, ma il costo di test e tamponi rapidi deve essere a carico dei singoli soggetti e non dello Stato it-IT Editoriale 2021-11-09T12:02:49+01:00
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Scuola e green pass, sentenza Tar Lazio: nessun obbligo vaccinale indiretto e tamponi gratis solo per chi non può vaccinarsi

Green pass a scuola, Tar Lazio: l'esibizione della certificazione verde non equivale a obbligo vaccinale, ma il costo di test e tamponi rapidi deve essere a carico dei singoli soggetti e non dello Stato

Redazione Universo Scuola
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La legittimità costituzionale della normativa riguardante l'esibizione del green pass per il personale scolastico è, ormai da tempo, sotto contestazione. Finalmente, il Tar del Lazio si è espresso in merito: confermati gli atti ministeriali che prevedono l'obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde e l'acquisto di tamponi molecolari e antigenici sono per i membri del personale che non possono immunizzarsi.

Il chiarimento dei giudici

In via preliminare, i giudici hanno respinto la tesi "secondo cui la normativa in esame, nell'imporre il requisito del possesso della certificazione verde, introduca in via diretta o mediata un obbligo vaccinale". La normativa vigente, infatti, prevede che la vaccinazione sia assolutamente facoltativa, tranne che per le categorie maggiormente esposte. Detto questo,
"non può perciò ritenersi sussistente alcun profilo di obbligatorietà della vaccinazione in quanto la procedura pone l'alternatività, a carico dei soggetti destinatari della norma, tra il possesso della certificazione verde e la sottoposizione a test molecolari o antigenici rapidi ai fini della mancata sottoposizione alle sanzioni previste"

Costo tamponi a carico di chi non intende vaccinarsi

Per quanto riguarda, poi, il diritto di ogni singola persona di poter decidere se vaccinarsi o meno, il Tar del Lazio si è espresso così:
"Il predetto diritto è riconosciuto dal legislatore il quale prevede in via alternativa la produzione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-Cov 2; nell'ottica del legislatore la presentazione del test in questione in sostituzione del certificato comprovante l'avvenuta gratuita vaccinazione costituisce una facoltà rispettosa del diritto del docente a non sottoporsi a vaccinazione ed è stata prevista nell'esclusivo interesse di quest'ultimo, e, conseguentemente, ad una sommaria delibazione, non appare irrazionale che il costo del tampone venga a gravare sul docente che voglia beneficiare di tale alternativa".
In pratica, i docenti e il personale scolastico possono deliberatamente decidere di non immunizzarsi e di procedere con l'esecuzione di test e tamponi rapidi, a patto che il costo sia a carico loro. In merito alle conseguenze di tale scelta, il Tar aggiunge:
"L'automatica sospensione dal lavoro e dalla retribuzione e la mancata adibizione del personale scolastico ad altre e diverse mansioni è correttamente e razionalmente giustificabile alla luce della tipicità delle mansioni del personale scolastico, specie di quello docente".

Green pass e violazione della privacy

Infine, i giudici si sono espressi anche in merito a un'eventuale violazione della riservatezza di chi abbia deciso di non sottoporsi a vaccinazione:
"I ricorrenti, dichiarandosi contrari alla somministrazione del vaccino, nel pieno esercizio dei loro diritti di libera autodeterminazione, non subiscono lesioni del diritto alla riservatezza sanitaria in ordine alla scelta compiuta, dal momento che l'attuale sistema di verifica del possesso della certificazione verde non sembra rendere conoscibili ai terzi il concreto presupposto dell'ottenuta certificazione".

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