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Con l'abrogazione dell'art. 59 e l'introduzione dell'art. 70 che permette il personale di ruolo di accettare supplenze su posto intero fino al 30 giugno o 31 agosto. Leggi di più su queste modifiche e le loro implicazioni. it-IT Editoriale 2024-02-13T13:08:58+01:00
Personale ATA

Supplenze ATA: cosa cambia con il CCNL 2019-21

Con l'abrogazione dell'art. 59 e l'introduzione dell'art. 70 che permette il personale di ruolo di accettare supplenze su posto intero fino al 30 giugno o 31 agosto. Leggi di più su queste modifiche e le loro implicazioni.

Redazione Universo Scuola
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Il personale ATA della scuola, con l'entrata in vigore del nuovo CCNL 2019-21, si trova di fronte a interessanti opportunità e significative modifiche nei propri doveri e prerogative.

Una di queste novità è l'art. 70, che sostituisce l'ormai obsoleto art. 59, aprendo la strada a nuove possibilità contrattuali.

Secondo quanto stabilito dall'art. 70, il personale ATA in servizio con contratto a tempo indeterminato può ora accettare contratti a tempo determinato, su posto intero di area superiore o, in caso di parità di area, anche di diverso profilo professionale. Questi contratti devono avere una durata non inferiore al 30 giugno o alla fine dell'anno scolastico, il 31 agosto.

Importante sottolineare che durante questo periodo, il personale ATA mantiene la titolarità della sede, anche senza percepire gli assegni, per un massimo di tre anni scolastici.

L'accettazione di questi incarichi comporta l'applicazione delle disposizioni contrattuali previste per il personale assunto a tempo determinato, inclusa la normativa sulle ferie. Inoltre, chi accetta un incarico deve richiedere un periodo di aspettativa non retribuita della stessa durata dell'incarico stesso.

Da sottolineare che l'art. 70 abroga completamente l'art. 59 del CCNL 29/11/2007, aprendo così la strada a una nuova era contrattuale per il personale ATA della scuola.

Un aspetto da considerare attentamente è la dichiarazione congiunta n. 6, che specifica come il periodo complessivo di tre anni scolastici ricominci a decorrere in caso di nuova assegnazione di sede di titolarità.

Riguardo alle categorie professionali coinvolte, il CCNL fa riferimento ai docenti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado, agli insegnanti tecnico-pratici e ai docenti della scuola secondaria di secondo grado, nonché al personale educativo dei convitti e degli educandati femminili.

In sintesi, il nuovo CCNL 2019-21 apre nuove opportunità per il personale ATA, offrendo maggiori possibilità di flessibilità contrattuale e consentendo di adeguarsi meglio alle esigenze del sistema scolastico attuale.

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