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Di chi è la responsabilità di vigilare sugli alunni durante il cambio dell'ora? it-IT Editoriale 2021-10-19T17:33:57+02:00
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Vigilanza alunni: chi controlla la classe al cambio dell'ora?

Di chi è la responsabilità di vigilare sugli alunni durante il cambio dell'ora?

Redazione Universo Scuola
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Tra la fine di una lezione e l'inizio di quella successiva, a scuola, può capitare che le classi rimangano scoperte per qualche minuto, in attesa dell'arrivo dell'insegnante. Da qui sorge una domanda più che lecita: chi deve vigilare sugli alunni in quel particolare frangente?
Secondo il CCNL, la vigilanza è a tutti gli effetti un obbligo di servizio imposto al personale scolastico. Per tutelare al meglio gli alunni, gli insegnanti sono pertanto invitati a farsi trovare in classe cinque minuti prima dell'inizio della lezione, per poi assistere all'uscita dell'intera classe al termine della stessa.
Pertanto, la responsabilità per la violazione dell'obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile. Nello specifico:

  • secondo l 'art. 2047 del Codice Civile, "in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non avere potuto impedire il fatto";
  • secondo l'art. 2048 del Codice Civile, invece, "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. […]. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto".

Come bisogna procedere, quindi, al cambio dell'ora? Semplice: nel caso in cui il collega che dovrà subentrare fosse in ritardo, la classe non deve essere lasciata priva di sorveglianza; di conseguenza, bisogna aspettare il collega o, in presenza di un ritardo eccessivo, segnarlo alla direzione. E tutto questo perché il responsabile non è il collega che deve subentrare, nonostante sia in ritardo, ma il docente che deve andare via.
In merito a ciò, in una sentenza del 1992, la Corte dei Conti ha confermato che è "compito della direzione scolastica provvedere comunque ad affidare gli alunni ad altro personale, anche ausiliario, nei momenti di precaria e temporanea assenza dell'insegnante". In caso di mancata sorveglianza, quindi, la giurisprudenza ritiene la colpa molto grave, soprattutto perché è proprio nei momenti di pausa che gli alunni, maggiormente esaltati, rischiano di farsi del male.
Resta il fatto che la responsabilità (e la conseguente colpa) è inversamente proporzionale all'età e al grado di maturità degli alunni del singolo caso specifico.

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