Universoscuola
Con il Decreto Lavoro, le imprese impegnate nel PCTO dovranno esplicitare le misure di prevenzione predisposte per la sicurezza degli studenti. it-IT Editoriale 2023-07-06T09:16:38+02:00
News

Decreto Lavoro e PCTO: nuova tutela assicurativa per studenti e personale scolastico

Con il Decreto Lavoro, le imprese impegnate nel PCTO dovranno esplicitare le misure di prevenzione predisposte per la sicurezza degli studenti.

Simone Esposito
  • Share
  • Facebook
  • Whatsapp
  • Twitter
  • Telegram
  • Linkedin

Novità in vista per quanto riguarda i PCTO 2023. Con la pubblicazione in Gazzetta della legge di conversione del Decreto Lavoro, i Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento saranno interessati da alcuni cambiamenti.

L’obiettivo è garantire una maggiore sicurezza agli studenti e al personale docente, rinsaldando il rapporto tra la scuola e le aziende coinvolte, evitando i tragici incidenti che hanno segnato i PCTO negli ultimi anni.

Decreto lavoro: come cambiano i PCTO

La legge 3 luglio 2023, n.85 contiene due articoli che interessano in particolar modo il mondo della scuola:

  • Art. 17 (Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative e interventi di revisione dei  percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento);
  • Art.18  (Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore).

Grazie al Decreto Lavoro, le aziende coinvolte nei PCTO dovranno innanzitutto integrare il documento di valutazione dei rischi con una nuova sezione. Al suo interno saranno esplicitate le misure di prevenzione utilizzate per garantire la sicurezza degli studenti e i dispositivi di protezione messi a loro disposizione. Questa integrazione verrà fornita direttamente all’istituto in allegato alla Convenzione stipulata tra le due parti.

Un’ulteriore novità riguarda l’introduzione del docente coordinatore di progettazione. Questa figura, identificata dall’istituto, lavorerà per garantire la coerenza del PCTO con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) della scuola di appartenenza, in modo da creare una certa continuità tra le attività didattiche e quelle di orientamento al lavoro. Il PCTO sarà in altri termini più coerente con l’indirizzo scolastico.

Potenziato anche il Registro per l’alternanza scuola-lavoro presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Le imprese che ospiteranno gli studenti dovranno avere ulteriori requisiti in merito a:

  • Capacità strutturale, tecnologiche e organizzative;
  • Esperienza già accumulata;
  • Partecipazione a forme di raccordo con reti scolastiche, enti territoriali o associazioni di categoria già impegnate nei percorsi.

Saranno inoltre intensificati i processi di controllo qualità e lo scambio di informazioni e dati tra il suddetto Registro e la piattaforma digitale per l’alternanza scuola lavoro, ora rinominata “Piattaforma per i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento”.

Nuova tutela assicurativa per studenti e dipendenti della scuola

Prevista una nuova tutela assicurativa. In via esclusiva, per l’anno scolastico 2023-2024 si applica l’obbligo di assicurazione INAIL alle attività di insegnamento e apprendimento per il sistema nazionale di istruzione e formazione, formazione terziaria professionalizzante e formazione superiore.

Il provvedimento in questione, che si può leggere all’art.18 del Decreto Lavoro, riguarda le seguenti categorie:

  1. Il personale scolastico delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie, nonchè il personale del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA);
  2. Gli esperti esterni comunque impiegati nelle attività di docenza;
  3. Gli assistenti addetti alle esercitazioni tecnico-scientifiche e alle attività laboratoriali;
  4. Il personale docente e tecnico-amministrativo, nonchè ausiliario, delle istituzioni della formazione superiore, i ricercatori e i titolari di contratti o assegni di ricerca;
  5. Gli istruttori dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri-scuola, comunque istituiti o gestiti, nonchè i preparatori;
  6. Gli alunni e gli studenti delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie nonchè del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), gli studenti delle università e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), limitatamente agli eventi verificatisi all’interno dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche o laboratoriali, e loro pertinenze, o comunque avvenuti nell’ambito delle attività inserite nel Piano triennale dell’offerta formativa e nell’ambito delle attività programmate dalle altre Istituzioni già indicate;
  7. Gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti.

 

Articoli correlati:

Condividi l'articolo
  • Share
  • Facebook
  • Whatsapp
  • Twitter
  • Telegram
  • Linkedin

Newsletter

Resta aggiornato

Iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti sulle notizie migliori nella tua email

Formazione e tirocinio

Cosa posso insegnare

Articoli più letti