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Il DL n.172 del 26 novembre 2021, riguardo l’obbligo vaccinale per il personale scolastico, è stato integrato con norme riguardanti i dirigenti scolastici. it-IT Editoriale 2022-01-14T14:47:06+01:00
Dirigenti

Dirigenti scolastici e obbligo vaccinale. Funzione di controllo dell’USR. Un reggente temporaneo in caso di sostituzione

Il DL n.172 del 26 novembre 2021, riguardo l’obbligo vaccinale per il personale scolastico, è stato integrato con norme riguardanti i dirigenti scolastici.

Redazione Universo Scuola
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Il 12 gennaio è stata la giornata dell'approvazione in prima lettura da parte del Senato del DL n.172 del 26 novembre 2021. Questo disciplina l'obbligo vaccinale per il personale scolastico, già in vigore dallo scorso 15 dicembre. Il testo è stato comunque integrato con delle nuove modifiche, tra le quali quelle che riguardano il controllo e l'eventuale sostituzione dei dirigenti scolastici.

Chi gestisce il controllo vaccinale dei dirigenti scolastici

Come già noto, la supervisione dello stato vaccinale del personale scolastico - docente e ATA - è compito del dirigente scolastico. Allo stesso tempo è compito suo segnalare eventuali inadempienze e procedere ai provvedimenti del caso.

Con le integrazioni del testo viene invece specificato chi è responsabile del controllo degli stessi dirigenti scolastici. La figura responsabile di ciò viene espressamente ritrovata nei direttori degli uffici scolastici regionali (USR).

Questo il testo originale:
"i direttori degli uffici scolastici regionali e le autorità degli enti locali e regionali territorialmente competenti verificano, rispettivamente, l'adempimento del predetto obbligo vaccinale da parte dei dirigenti scolastici e dei responsabili delle scuole paritarie nonché delle altre istituzioni di cui al comma 1, lettera a)".

Cosa succede se un dirigente scolastico viene sospeso

I dirigenti scolastici hanno dunque, al pari del restante personale scolastico, l'obbligo di mettersi in regola con l'obbligo vaccinale secondo modalità e tempistiche previste dalla legge.

L'obbligo vaccinale per i lavoratori della scuola è in vigore dal 15 dicembre 2021 e si riferisce al completamento sia del ciclo primario (doppia dose o dose unica a seconda del vaccino) e del successivo richiamo con la cosiddetta "Dose booster".

Qualora un dirigente scolastico dovesse essere inadempiente si provvederà a sostituirlo con un altro dirigente, che svolgerà il ruolo di reggente scolastico fino alla fine del periodo di sospensione.

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