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Esame di terza media, chi sostituisce il presidente di commissione in caso di assenza: la nuova normativa it-IT Editoriale 2022-05-24T15:02:03+02:00
Dirigenti

Esame terza media 2022: chi sostituisce il presidente di commissione in caso di assenza

Esame di terza media, chi sostituisce il presidente di commissione in caso di assenza: la nuova normativa

Redazione Universo Scuola
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Gli esami di terza media sono ormai alle porte e, come ogni anno, il dirigente scolastico di una scuola secondaria di I grado può essere nominato presidente di commissione per l'esame conclusivo del II ciclo di istruzione.
Ma cosa succede se quest'ultimo dovesse assentarsi? Chi potrebbe sostituirlo?

Commissione esame I grado: come è composta

L'esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione è disciplinato dall'OM n. 64/2022, emanata ai sensi dell'articolo 1, comma 956, della legge n. 234/2021, mentre la costituzione della commissione d'esame viene regolata dal DM n. 741/2017, attuativo del D.lgs. 62/2017.

Sulla base di queste norme, la commissione dell'esame è così caratterizzata:

  • è composta da tutti i docenti dei consigli delle terze classi, compresi gli insegnanti di sostegno, di musica e di religione cattolica;
  • è articolata in sottocommissioni, a loro volta costituite dai docenti dei singoli consigli delle terze classi e presiedute da un coordinatore;
  • è presieduta dal dirigente scolastico.

Assenza del dirigente scolastico: cosa succede

Nel caso in sui il dirigente scolastico eletto presidente di commissione dovesse assentarsi, l'articolo 4, comma 4, del DM n. 741/2021 prevede che il suo posto venga preso da un docente suo collaboratore, individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del D.lgs. n.165/2001, appartenente al ruolo della scuola secondaria.

Queste disposizioni hanno creato non pochi problemi a tutti i dirigenti scolastico del I ciclo (quindi istituti comprensivi o scuole medie) eletti presidenti di commissione per l'esame di Stato conclusivo del II ciclo di istruzione per due motivi:

  • la casistica in questione non era espressamente prevista;
  • il sostituto collaboratore deve appartenere necessariamente al ruolo della secondaria, a differenza degli istituti comprensivi dove è possibile individuarlo anche tra gli insegnanti di infanzia e primaria.

Ecco perché la precedente disposizione è stata modificata dal DM n. 183/2019 con l'obiettivo di organizzare in modo più pratico gli elenchi regionali dei presidenti di commissione per l'esame del II ciclo.

Cosa prevedono le modifiche

L'articolo 4, comma 4, del DM n. 741/2017, cioè la vecchia normativa, dispone che:
"In caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica, svolge le funzioni di presidente della commissione un docente collaboratore del dirigente scolastico, individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165".
L 'articolo 5 del predetto DM n. 183/2019, che va a sostituire quello appena citato, elimina la disposizione per cui il collaboratore deve appartenere al ruolo della secondaria di I grado.
Detto ciò, la situazione diventa più agevole, in quanto il dirigente scolastico di una scuola secondaria di I grado eletto presidente di commissione per l'esame conclusivo del I ciclo di istruzione:

  • può partecipare agli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo in qualità di presidente di commissione;
  • può essere sostituito, in qualità di presidente di commissione degli esami di I grado, da un collaboratore (appartenente non per forza al ruolo della secondaria).

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