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Con la fine dello stato di emergenza viene normata la situazione dei docenti non vaccinati. Previste 36 ore senza riduzione oraria da parte dei Ds. it-IT Editoriale 2022-04-01T15:29:28+02:00
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Fine stato emergenza. Cosa potranno fare i docenti no vax dal 1° aprile: no alle riduzioni orarie

Con la fine dello stato di emergenza viene normata la situazione dei docenti non vaccinati. Previste 36 ore senza riduzione oraria da parte dei Ds.

Redazione Universo Scuola
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Oggi 1° aprile 2022 termina ufficialmente lo stato di emergenza, con tutta una serie di cambiamenti che interesseranno tanti aspetti della vita lavorativa e non degli italiani.

Non fa eccezione il mondo della scuola, verso cui comunque c'è una grande attenzione, nel segno dell'impegno volto a mantenere gli istituti scolastici dei luoghi sicuri. Una situazione particolare è quella dei docenti non vaccinati. Ecco cosa succede.

Il rientro a scuola dei docenti non vaccinati: oltre l'orario cattedra

In base al decreto Covid n.24 del 24 marzo 2022, viene stabilito che i 3612 docenti che non si sono sottoposti alla somministrazione del vaccino, vengono riammessi a scuola dal 1° aprile ma rimangono "Inidonei all'insegnamento".

Questo provvedimento li porterà a lavorare 36 ore settimanali, andando dunque oltre il monte ore regolarmente previsto per i regolari docenti, ovvero:

  • 18 ore settimanali per medie e superiori;
  • 24 ore settimanali per la scuola primaria;
  • 25 ore settimanali per la scuola dell'infanzia.

Questa decisione del ministero allinea la posizione dei docenti non vaccinati a quella dei lavoratori inidonei all'insegnamento, normata dall'art.8 del CCNI del 25 giugno 2008.

La situazione è inoltre paragonabile a quella del personale docente ed educativo che non svolge attività di insegnamento in favore di altri compiti, come normato dall'articolo 26 della legge 448/1998 o dalla legge 107/2015 per quanto i riguarda i docenti destinati ai progetti nazionali.

L'individuazione delle attività di supporto alle funzioni scolastiche spetta ai dirigenti scolastici. Una volta ritrovate, queste saranno assegnate ai docenti non vaccinati.

Un provvedimento che rischia di discriminare i docenti non vaccinati

Questo provvedimento è stato accolto con più di qualche remora, in quanto segno di una possibile discriminazione per i docenti non vaccinati. Inoltre viene a mancare una corretta equiparazione tra docenti regolari e docenti di supporto.

Antonello Giannelli, presidente nazionale dell'Associazione nazionale presidi ha dichiarato più volte l'intenzione di far lavorare i docenti non vaccinati su regolare orario di cattedra, facendosi anche forza del fatto che in realtà il lavoro del docente procede oltre le ore regolarmente previste, per via di impegni individuali e collegiali.

Giannelli propone anche l'utilizzo dei docenti non vaccinati per svolgere l'attività di didattica a distanza per gli studenti positivi al Covid, che devono dunque seguire le lezioni da casa.

La polemica verte in definitiva soprattutto sull'equiparazione oraria complessiva delle due tipologie di docente, ancora prima che sulle mansioni. Il fronte sindacale è molto attivo e non è da escludere si possa andare a finire in tribunale.

Che mansioni può svolgere un docente non vaccinato dal 1° aprile

Cosa può fare concretamente un docente non vaccinato da oggi 1° aprile? La risposta non è univoca, in quanto la tipologia di attività spetta alla discrezionalità dei dirigenti scolastici.

Il Ministero cita però attività quali:

  • Servizio di biblioteca e documentazione;
  • Gestione e l'organizzazione di laboratori;
  • Funzioni di supporto nell'utilizzo di tecnologie informatiche e audiovisive
  • Supporto collegiale, dei servizi amministrativi o inerente ai progetti di istituto.

I docenti non vaccinati, quindi inidonei all'insegnamento, possono quindi continuare a svolgere gli incontri collegiali, di formazione e programmazione, così come i colloqui, in quanto rientrano tra le funzioni del docente e sono appunto elencate dal Ministero.

La libertà dei presidi è dunque un fattore positivo per il ritrovamento di attività di supporto valide, purché venga rispettato il numero di ore previsto.

Il Ministero ha infatti precisato come una trasgressione in questo senso, potrebbe portare il dirigente stesso a incorrere in una responsabilità erariale, dovendo di fatto pagare di tasca propria quello che viene visto come un danno economico allo stato, dato che il docente lavorerebbe meno rispetto alle previsioni contrattuali.

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