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Covid-19: ecco una guida su come funziona la sorveglianza sanitaria per i lavoratori fragili della scuola. it-IT Editoriale 2020-09-11T09:09:49+02:00
Dirigenti

Lavoratori fragili scuola: cosa prevede la circolare sulla sorveglianza sanitaria eccezionale

Covid-19: ecco una guida su come funziona la sorveglianza sanitaria per i lavoratori fragili della scuola.

Redazione Universo Scuola
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Con la ripresa delle lezioni e dell'attività didattica in presenza sarà opportuno garantire efficaci standard di sicurezza all'interno delle scuole, soprattutto a favore dei lavoratori fragili i quali, per via della loro particolare condizione di salute, potrebbero essere esposti a maggiori rischi in caso di contagio da Covid-19 . A tutela di tale categoria è intervenuta, in data 4 settembre 2020 la Circolare congiunta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero della Salute, che disciplina la cosiddetta sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro, in relazione al contenimento del rischio di contagio da SARS-CoV-2 con particolare riguardo alle lavoratrici e ai lavoratori fragili. La normativa si applica anche ai lavoratori del comparto scuola: docenti e personale ATA.

Chi sono i lavoratori fragili

Con il termine "lavoratori fragili" si intende tutti quei soggetti con particolari situazioni di fragilità derivanti dalla presenza di alcune tipologie di malattie cronico degenerative (ad es. patologie cardiovascolari, respiratorie e dismetaboliche) che, in caso di infezione da SARS-CoV-2, possono determinare seri pericoli per la salute del lavoratore.

Il concetto di fragilità va individuato nelle condizioni dello stato di salute del lavoratore alla luce delle patologie preesistenti (due o più patologie), che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave anche rispetto al rischio di esposizione a contagio.

Per tale motivo, verso i lavoratori fragili il datore di lavoro assicura la sorveglianza sanitaria eccezionale, a richiesta del lavoratore interessato.

Questione Età: chiarimenti

Con riferimento all'età del lavoratore, diversamento da quanto previsto in precedenza, la circolare congiunta dei Ministeri del Lavoro e della Salute sostiene che non c'è automatismo tra l'età del lavoratore e l'eventuale condizione di fragilità.

Il solo parametro dell'età non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità. Non basta aver superato i 55 anni per definirsi lavoratore a rischio. Come riporta la circolare in esame "la maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione va intesa congiuntamente alla presenza di comorbilità che possono integrare una condizione di maggior rischio".

sorveglianza sanitaria per i lavoratori fragili: cos'è e cosa comporta

La sorveglianza sanitaria eccezionale si sostanzia in una visita medica sui lavoratori inquadrabili come "fragili" ovvero sui lavoratori che ritengano di rientrare in tale condizione di fragilità.

Come funziona la sorveglianza sanitaria eccezionale? Quest'ultima è assicurata dal datore di lavoro a richiesta del lavoratore interessato, in ragione dell'esposizione al rischio da SARS Cov2 e in presenza di patologie con scarso compenso clinico. Le richieste dovranno essere corredate da documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata a supporto della valutazione del medico competente.

Con riferimento alla scuola, il Dirigente Scolastico deve informare di tale opportunità tutto il personale scolastico. In ragione del proprio stato di salute, il lavoratore può chiedere al proprio dirigente di essere sottoposto a visita medica per accertare la propria condizione di "lavoratore fragile". Il Dirigente Scolastico, ricevuta la richiesta da parte del lavoratore, lo invia a visita medica che può essere svolta presso:

  • INAIL, il quale ha attivato una procedua specifica, avvalendososi delle proprie strutture territoriali;
  • Aziende Sanitarie Locali;
  • dipartimenti di medicina legale e di medicina del lavoro delle Università.

Visita medica e giudizio medico-legale

Ai fini della valutazione della condizione di fragilità il datore di lavoro dovrà fornire al medico incaricato di emettere il giudizio una dettagliata descrizione su:

  • mansione svolta dal lavoratore o dalla lavoratrice;
  • postazione/ambiente di lavoro dove presta l'attività;
  • informazioni relative all'integrazione del documento di valutazione del rischio, in particolare con riferimento alle misure di prevenzione e protezione adottate per mitigare il rischio SARS cov 2 in attuazione del Protocollo condiviso del 24 aprile 2020 .

All'esito di tale valutazione il medico esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l'adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da Covid-19, riservando il giudizio di non idoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative. Resta ferma la necessità di ripetere periodicamente la visita anche alla luce dell'andamento epidemiologico e dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche in termini di prevenzione, diagnosi e cura .

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