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In attesa della circolare ministeriale proviamo a fare il punto della situazione sui contratti Ata e sui contratti Covid e sul funzionamento della loro proroga. it-IT Editoriale 2022-06-01T15:45:03+02:00
Personale ATA

Le note degli Uffici Scolastici per la proroga dei contratti ATA oltre il 30 giugno. Si attende anche circolare ministeriale

In attesa della circolare ministeriale proviamo a fare il punto della situazione sui contratti Ata e sui contratti Covid e sul funzionamento della loro proroga.

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Gli Uffici scolastici provinciali e regionali hanno diramato in queste ore le note contenenti le prime istruzioni per la proroga dei contratti ATA oltre il 30 giugno. Si attende ora la definitiva circolare ministeriale.

Proroga contratti ata: cos'è e chi può richiederla

La proroga dei contratti Ata, disciplinata dal dm 430/2000, prevede che essa venga richiesta dal dirigente scolastico una volta valutato l'effettivo bisogno. Infatti, qualora il dirigente dovesse appurare di non riuscire a coprire le necessità insorte (e per esse si intendono: esami di Stato, di idoneità, preliminari integrativi, prove concorsuali o, più in generale, tutte quelle situazioni che possono ostacolare l'ordinario avvio dell'anno scolastico) con il personale assunto a tempo indeterminato e con quello con contratto sino al 31 agosto, può procedere richiedendo dei supplenti. In questa fase, tuttavia, non è possibile stipulare nuovi contratti con essi ma solo prorogare, fino a massimo il 31 agosto, il contratto di quelli già assunti a tempo determinato.

Contratti covid: come funziona la proroga e perché differisce

Le supplenze brevi e saltuarie, invece, vengono invece disciplinate dal dm 430/2000. Nella fattispecie, l'articolo 6 comma 4 dello stesso prevede che qualora si verifichi una assenza di personale Ata - nel periodo che va tra il termine delle lezioni e la conclusione delle attività didattiche, compresi gli esami - tale per cui non si riesca a consentire il normale proseguo delle attività scolastiche, allora è fatto diritto al dirigente scolastico di prorogare la data di scadenza delle supplenze per il periodo occorrente.

A tal proposito è intervenuta una nota dell'Ufficio scolastico territoriale del Veneto precisando, in merito ai contratti covid, quanto segue: "allo stato attuale non sussistono disposizioni che consentano di prorogare alcuno dei contratti attivati ai sensi dell'art. 58, comma 4ter, del D.L. 73/2021". Le motivazioni risiedono nel fatto che per i contratti covid sono stanziate specifiche risorse derivanti dalla legge di Bilancio e dal decreto Ucraina.

Si attende pertanto puntuale circolare ministeriale in cui si spera ci siano delle specifiche anche in riferimento a ciò: se le scuole abbiano o meno la facoltà di decretare autonomamente se prorogare anche i cosiddetti contratti Covid.

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