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C’è tempo fino al 15 marzo per presentare domanda di part time agli uffici scolastici regionali: chi può fare richiesta e quali modalità sono previste per docenti, personale educativo e ATA. it-IT Editoriale 2023-01-19T15:23:53+01:00
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Part time per il personale scolastico: chi può fare richiesta, come presentare domanda, quali sono le modalità previste

C’è tempo fino al 15 marzo per presentare domanda di part time agli uffici scolastici regionali: chi può fare richiesta e quali modalità sono previste per docenti, personale educativo e ATA.

Redazione Universo Scuola
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Fino al 15 marzo 2023, salvo comunicazioni ministeriali in merito, sarà possibile presentare la domanda per la richiesta del part time.

In questo approfondimento, vedremo nello specifico:

  • le figure che possono fare richiesta di lavoro a tempo parziale;
  • le modalità di articolazione del part time;
  • come presentare la domanda.

Part time scolastico: chi può presentare la domanda?

A regolare il lavoro a tempo parziale del personale scolastico è l'OM n. 446/1997, che innanzitutto stabilisce quali sono le figure che possono chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale:

  • docenti di scuola materna ed elementare;
  • docenti della scuola secondaria di primo grado;
  • docenti delle scuole o istituti di istruzione secondaria di secondo grado, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte;
  • personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato, dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali e delle altre istituzioni educative;
  • personale statale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole di ordine e grado, delle istituzioni educative e dei conservatori ed accademie, con l'esclusione dei responsabili amministrativi;
  • personale che sarà collocato in quiescenza dal primo settembre e che chiederà il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale, con accettazione subordinata alla verifica delle condizioni di esubero, dopo le operazioni di mobilità.

Per quanto riguarda in particolare gli insegnanti, si parla di docenti di ruolo o neo-immessi in ruolo.

Docenti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria

L'art. 7 chiarisce quali sono le modalità con cui si esercita il lavoro a tempo parziale in relazione ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado. Nello specifico, in questo caso l'Ordinanza Ministeriale pone alcuni paletti per la richiesta del part time a seconda del grado scolastico.

Nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, non è consentito l'impiego di personale a tempo parziale nelle classi dove l'insegnamento va svolto per intero da un unico docente.

In particolare, nella scuola dell'infanzia gli insegnanti part time non possono essere assegnati a sezioni funzionanti soltanto di mattina, dal momento che va assicurata l'unicità dell'insegnante per sezione. Nelle sezioni con giornate da otto o dieci ore, invece, si può applicare il tempo parziale soltanto per uno dei due insegnanti assegnati alle sezioni.

Nella scuola primaria, invece, il part time comprende la partecipazione alla programmazione didattica collegiale. Anche qui vanno preservate l'unicità dell'insegnante e l'unitarietà degli ambiti nell'intervento formativo.

Docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado e docenti di sostegno

I docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, invece, possono accedere al part time secondo queste modalità:

  • per i titolari su classi di concorso comprendenti più discipline, il tempo parziale va raccordato alla scindibilità del monte orario di ciascun insegnamento della classe di concorso;
  • si può essere assegnati a cattedre a tempo prolungato con esclusione delle materie letterarie;
  • qualsiasi part time nella scuola secondaria deve essere compatibile con l'articolazione oraria delle cattedre, in modo da garantire l'unicità del docente in ciascuna classe e in uno o più degli insegnamenti di cui è composta ciascuna cattedra.

I docenti di sostegno che fanno richiesta di lavoro a tempo parziale non possono, tuttavia, essere utilizzati su posti che comportano interventi di sostegno, su singoli alunni, di durata superiore alla metà dell'orario settimanale obbligatorio di insegnamento.

Part time del personale educativo: cosa dice l'ordinanza ministeriale

Nell'art. 8 dell'ordinanza ministeriale sono contenute le linee guida per il lavoro a tempo parziale del personale educativo. In questo caso, chiarisce il testo, il part time
"prevede di norma un orario settimanale di 12 ore per l'attività educativa, ivi compresa l'assistenza notturna, più 3 ore per gli impegni funzionali all'attività educativa."
Inoltre, il personale educativo a tempo parziale articolerà il lavoro in almeno tre giorni lavorativi a settimana o, nel caso di assistenza notturna, in almeno due giorni lavorativi a settimana. Si può autorizzare l'articolazione delle prestazioni per determinati periodi dell'anno, in relazione alla progettazione educativa.

Part time del personale ATA: articolazione settimanale del lavoro e part time ciclico

Il rapporto di lavoro a tempo parziale del personale ATA comporta, come indicato dall'art. 9 dell'OM n. 446/1997, un servizio non inferiore a 18 ore settimanali.

Inoltre, nel quadro delle necessità organizzative delle istituzioni scolastiche e per assicurare la continuità giornaliera dei servizi, il part time dei dipendenti ATA si articola nell'intera settimana, con una riduzione della prestazione in tutti i giorni lavorativi. In alternativa, è possibile anche articolare il tempo parziale in prestazioni di 6 ore giornaliere per tre giorni a settimana.

Può essere peraltro autorizzata l'articolazione delle prestazioni in determinati periodi dell'anno, dopo l'accertamento di comprovati e gravi motivi. Si tratta del cosiddetto part time ciclico, sul quale abbiamo realizzato un approfondimento.

Rapporto di lavoro a tempo parziale: come presentare la domanda

Anche per quest'anno, come accennato in introduzione, la scadenza per fare richiesta di part time è il 15 marzo, come fissato dall'OM n. 55/1998.

Si può presentare la domanda, per il tramite del Dirigente Scolastico della propria istituzione scolastica, all'ambito territoriale competente. Una volta accettata la richiesta, il contratto di variazione del rapporto di lavoro ha decorrenza a partire dal primo settembre e dura due anni.

Una volta passati i due anni a tempo parziale, il rinnovo del part time avviene automaticamente al netto di scadenze inserite nel contratto di lavoro. Va invece richiesto il ritorno al tempo pieno.

Per ricapitolare, quindi, dovranno presentare una domanda entro il 15 marzo i dipendenti scolastici:

  • già in part time che vogliano tornare al tempo pieno dal primo settembre successivo;
  • che intendano modificare l'articolazione della prestazione di servizio, ossia numero di ore settimanali e tipologia orizzontale o verticale;
  • che richiedano per la prima volta la trasformazione da tempo pieno a tempo parziale.

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