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Tutto sul part time ciclico per i dipendenti scolastici: cos'è e come si richiede, limiti e discrezionalità dell'amministrazione scolastica, impatto sulla pensione e sul TFS/TFR. it-IT Editoriale 2022-09-30T17:40:16+02:00
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Guida sul part time ciclico: come si richiede, quando si rifiuta, qual è l'impatto su pensione e TFR

Tutto sul part time ciclico per i dipendenti scolastici: cos'è e come si richiede, limiti e discrezionalità dell'amministrazione scolastica, impatto sulla pensione e sul TFS/TFR.

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Fra le possibilità offerte al personale scolastico, c'è anche quella di poter richiedere la trasformazione del proprio impegno full time in:

  • part time orizzontale;
  • part time verticale;
  • part time verticale ciclico.

In questa guida, ci occuperemo del part time verticale ciclico o semplicemente part time ciclico. Vedremo cos'è e come si richiede, il ruolo dell'amministrazione scolastica e i cambiamenti nel trattamento pensionistico e di fine rapporto.

Part time ciclico: cos'è e come si richiede

Come abbiamo visto già in introduzione, non esiste soltanto una forma di part time. Nello specifico:

  • il part time orizzontale prevede un impegno parziale per tutti i giorni della settimana previsti dal contratto;
  • il part time verticale prevede invece un rapporto di lavoro in cui il dipendente lavora a tempo pieno ma soltanto per alcuni giorni della settimana;
  • infine, nel part time ciclico il dipendente svolge la sua prestazione lavorativa in alcuni giorni, settimane, mesi o periodi dell'anno.

In quest'ultimo caso, quindi, il lavoro in sede del docente o del dipendente ATA sarà alternato con periodi di inattività.

La richiesta di trasformazione del tempo pieno in part time ciclico va fatta al Dirigente Scolastico e all'Ufficio Scolastico Regionale di riferimento, mediante apposito modulo.

Concessione, rifiuto o revoca del part time ciclico: a decidere è l'amministrazione scolastica

Alla richiesta da parte del docente o del dipendente ATA, seguirà una valutazione discrezionale del Dirigente Scolastico e dell'USR.

A decidere la concessione del part time ciclico sarà quindi l'amministrazione scolastica, che dovrà stabilire se la trasformazione del rapporto di lavoro sia compatibile con le esigenze di servizio e di funzionamento della specifica istituzione.

Come peraltro stabilito dall'art. 73 della legge n. 133/2008, l'amministrazione scolastica potrà anche non concedere o revocare il part time ciclico, qualora fosse necessario per esigenze scolastiche. In questo caso, il Dirigente dovrà fornire le motivazioni dettagliate del diniego.

Su questo punto, l'ARAN chiarisce che il dipendente che richiede il part time ciclico è titolare solo di un interesse alla trasformazione del rapporto di lavoro. Questo interesse è subordinato alle decisioni dell'amministrazione scolastica.

Part time ciclico: quali sono i limiti?

Oltre le valutazioni discrezionali, però, la concessione del part time ciclico ha dei limiti, che sono previsti dal CCNL scuola e riguardano in generale la creazione o la trasformazione dei contratti a tempo parziale.

In primo luogo, per quanto riguarda i docenti il part time può essere approvato nei limiti del 25% della dotazione organica complessiva a tempo pieno per ciascuna classe di concorso. Comunque, non si potranno superare i limiti di spesa massima annuale che vengono stanziati per la dotazione organica.

In maniera simile per il personale ATA, la costituzione di rapporti di lavoro part time - che siano creati o dovutì alla trasformazione di rapporti full time - non potrà superare il 25% della dotazione organica provinciale del personale a tempo pieno. Anche qui c'è anche il limite di spesa massima annuale per la dotazione organica.

Inoltre, bisogna tenere in considerazione che il personale DSGA non potrà richiedere in alcun modo la trasformazione del proprio rapporto di lavoro da full time a part time.

Si può prorogare il part time ciclico?

Allo stesso modo in cui la richiesta del part time ciclico è considerata una semplice manifestazione di interesse, almeno fino all'approvazione da parte dell'amministrazione, anche per i periodi di lavoro vale lo stesso.

Infatti, in sede di domanda il dipendente scolastico potrà chiedere i giorni o i periodi in cui esercitare il part time. Tuttavia, il Dirigente Scolastico non è vincolato alle indicazioni presenti nella richiesta. Nel privilegiare le esigenze scolastiche della sua istituzione, dovrà quindi concordare con il docente o dipendente ATA gli effettivi periodi di part time ciclico.

La nota n. 1827 del 12 febbraio 2020 da parte dell'USR Veneto, invece, chiarisce la questione della proroga. Alla sua accettazione, infatti, il part time ciclico ha una durata minima di due anni, che verranno prorogati in automatico di biennio in biennio qualora l'interessato non dovesse comunicare altrimenti.

Part time ciclico: come cambia il trattamento pensionistico

A stabilire come cambia il trattamento pensionistico è la legge n. 178/2020, secondo cui
"il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale che prevede che la prestazione lavorativa sia concentrata in determinati periodi è riconosciuto per intero utile ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per l'accesso al diritto alla pensione"
Ciò vuol dire che, anche in part time ciclico, il periodo considerato utile per la pensione rimarrà quello per intero, come se il dipendente lavorasse in full time. La norma però riguarda esclusivamente il raggiungimento dei requisiti per andare in pensione, e non l'importo del trattamento pensionistico.

Come cambiano il TFS e il TFR

Per i dipendenti scolastici che volessero richiedere all'amministrazione il part time ciclico, è da considerare anche l'impatto che questo rapporto di lavoro avrebbe sul TFS e sul TFR.

Da questo punto di vista, per il conseguimento del Trattamento di Fine Servizio gli anni in part time vengono infatti considerati utili per intero, e vengono moltiplicati per un coefficiente che risulta dal rapporto fra orario settimanale effettivo e orario a tempo pieno.

Diversa la situazione per il Trattamento di Fine Rapporto. In questo caso, la retribuzione base da prendere per il calcolo non è quella virtuale, come nel TFS, ma quella effettiva.

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