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Assunzioni in ruolo 2022/23: tutto quello che devono sapere i docenti, dalle domande di mobilità ai vincoli di assunzione it-IT Editoriale 2022-06-10T10:48:45+02:00
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Assunzioni in ruolo settembre 2022: info utili per i docenti

Assunzioni in ruolo 2022/23: tutto quello che devono sapere i docenti, dalle domande di mobilità ai vincoli di assunzione

Redazione Universo Scuola
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I docenti che saranno assunti in ruolo a settembre 2022 avranno sicuramente un gran numero di domande: è possibile rimandare l'immissione? Esistono vincoli per i docenti neoassunti? Ci si può trasferire? Si può richiedere assegnazione provvisoria?

Ecco un elenco delle domande frequenti.

Immissioni in ruolo: la procedura

Per quanto riguarda lo scorso anno scolastico, le immissioni in ruolo ordinare (cioè da GM e GAE) sono state effettuate in modalità informatizzata; di conseguenza, gli aspiranti docenti hanno presentato due domande ben distinte:

  • la prima per la scelta della classe/provincia di tipo/concorso di posto da parte degli aspiranti presenti nelle graduatorie di merito concorsuali e nelle GAE;
  • la seconda per indicare l'ordine preferenziale di scuole/sedi disponibili.

Tutti gli aspiranti che non hanno presentato domanda sono stati assegnati d'ufficio; gli aspiranti, invece, che non hanno indicato province di preferenza, non hanno ottenuto il ruolo nelle province assegnate (in quanto sono risultati rinunciatari).

Su questo, però, si attende conferma sulla base delle immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2022/23.

Scuola di titolarità e vincoli di permanenza

I docenti ammessi in ruolo dall'anno scolastico 2020/21 sono sottoposti al vincolo previsto dall'articolo 399, comma 3, del D.lgs. n. 297/94, come modificato dal DL n. 126/2019, convertito in legge n. 159/2019 (articolo 1 - comma 17 octies), a sua volta modificato dal DL n. 73/2021, convertito in legge n. 106/2021 [articolo 58, comma 2-lettera f)]:

  • possono richiedere trasferimento, assegnazione provvisoria o utilizzazione in altra scuola (cioè ricoprire incarichi di supplenza al 30/06 o al 31/08 in altro ruolo o classe di concorso dopo aver completato almeno 3 anni di effettivo servizio nella scuola di titolarità).

Sono esenti dal vincolo triennale i docenti che si ritrovano in situazioni di soprannumero o esubero, con grave disabilità o che assistono un parente prossimo con grave disabilità.

Come avviene l'acquisizione della scuola di titolarità

Tenendo conto dell'assenza di una normativa che regoli l'acquisizione della titolarità su sede, il CCNI sulla mobilità 2022/25 ha introdotto una disposizione specifica per tutti i docenti assunti in ruolo negli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2023/24 senza modificare, in ogni caso, il vincolo di permanenza prima illustrato.

Stando a questo, i docenti assunti in ruolo negli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2023/24 possono presentare domanda di mobilità volontaria per acquisire la sede di titolarità, mentre nel caso in cui non dovessero presentarla rimarranno nella scuola di assunzione.

Per quanto riguarda gli immessi in ruolo nell'anno scolastico 2022/23, il vincolo triennale:

  • entrerà in vigore a partire dall'anno scolastico 2023/24, nel caso in cui presentino volontariamente domanda di mobilità e vengano assegnati in una delle preferenze espresse;
  • inizierà dall'anno scolastico 2022/23 nel caso in cui non presentino domanda, rimanendo quindi nella scuola di assunzione;
  • comincerà dall'anno scolastico 2022/23 nel caso in cui presentino domanda ma non vengano soddisfatti nelle preferenze espresse.

Assegnazione provvisoria: chi può richiederla

Ecco chi può richiedere l'assegnazione provvisoria:

  • i docenti assunti nell'anno scolastico 2019/20 e precedenti;
  • per un grado di istruzione diverso da quello di titolarità, solo i docenti che hanno ottenuto la conferma in ruolo;
  • per i posti di sostegno, solo i docenti titolari su sostengo ancora legati al vincolo quinquennale;
  • per posto comune e sostegno, solo i docenti titolari su sostegno non più legati al vincolo quinquennale;
  • i docenti assunti negli anni scolastici 2020/21 e 2021/22 in situazioni di soprannumero o esubero;
  • i docenti assunti nell'a.s. 2020/21 e 2021/22 con grave disabilità o che assistano un parente prossimo affetto da grave disabilità;
  • i docenti assunti nell'a.s. 2020/21 e 2021/22 con figli minori di 3 anni;
  • i docenti assunti nell'a.s. 2020/21 e 2021/22 coniugi conviventi di militare.

Altre domande frequenti

Di seguito, un elenco delle domande più frequenti poste dai docenti:

Si può rimandare l'assunzione in ruolo?

No, non è possibile rimandare il ruolo. Se non si dovesse presentare domanda di assunzione e, quindi, non si comunicassero le preferenze sulla provincia, verrà assegnata una sede di ufficio. Nel caso in cui, poi, si rinunciasse alla sede di ufficio, il docente in questione verrebbe cancellato dalla relativa graduatoria per il posto/classe di concorso.

Quali sono i vincoli di permanenza nella scuola?

Il docente neoassunto deve rimanere nella scuola di titolarità per 3 anni scolastici, durante i quali non può presentare domanda di trasferimento, assegnazione provvisoria o utilizzazione e, al contempo, non può accettare incarichi di supplenza per altre classi di concorso o grado di istruzione.

In condizione di esubero o soprannumero, se affetto da disabilità grave o in caso di assistenza di un parente prossimo con grave disabilità, il docente potrebbe presentare domanda di assegnazione provvisoria provinciale e accettare incarichi di supplenza.

Quando si può presentare domanda di assegnazione provvisoria?

I docenti assunti nell'anno scolastico 2022/23 potrebbero presentare domanda di assegnazione provinciale per l'anno scolastico 2023/24, anche nel caso in cui fossero genitori di minori di 3 anni. Su questo, però, si attendono indicazioni da parte del CCNI.

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