La chiusura scuola del 7 gennaio 2023 è una possibilità assolutamente lecita. Mentre in alcune regioni il ritorno in classe è previsto il 7 gennaio, i Consigli di Istituto possono disporre la sospensione delle attività didattiche anche il giorno dopo l'Epifania.
La chiusura scuola riguarda anche il personale Ata, a patto che rispetti determinati criteri normativi. Il 7 gennaio è infatti una giornata particolare in quanto viene dopo una festività e al contempo è prefestiva, precedendo la domenica.
Cosa si intende per giornata prefestiva
Sono considerate prefestive tutte quelle giornate lavorative che precedono una festività. L'art.5 dell'OM n.600 del 24/08/2018 stabilisce le seguenti festività:
- tutte le domeniche;
- il 1° novembre, festa di tutti i Santi;
- l'8 dicembre, Immacolata Concezione;
- il 25 dicembre, Natale;
- il 26 dicembre;
- il 1° gennaio, Capodanno;
- il 6 gennaio, Epifania;
- il giorno di lunedì dopo Pasqua;
- il 25 aprile, Anniversario della Liberazione;
- il 1° maggio, Festa del Lavoro;
- il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;
- la festa del Santo Patrono.
Va precisato che se la scuola adotta la settimana corta, i giorni precedenti la chiusura scolastica non sono da considerare prefestivi.
Chiusura scuola 7 gennaio 2023 e personale Ata: perché la chiusura è legittima
Il 7 gennaio è un giorno prefestivo, che cade per di più tra due festività (6 gennaio, Epifania e 8 gennaio, domenica). La chiusura della scuola è altresì possibile durante i periodi di interruzione di attività didattica, rispettando i criteri delle giornate prefestive e l'orario settimanale obbligatorio del personale Ata. La normativa di riferimento è il comma 3 art. 36 DPR 209/87):
Art. 36 comma 3 DPR 209/8
3. Durante i periodi di interruzione delle attività didattiche e salvaguardando i periodi in cui siano previste attività programmate dagli organi collegiali, è possibile la chiusura della scuola nelle giornate prefestive, fermo restando il rispetto dell'orario settimanale d'obbligo del personale. È quindi compito del Consiglio d'Istituto deliberare l'eventuale chiusura della scuola, nel rispetto delle norme contrattuali. Non fanno parte della contrattazione integrativa, come stabilito dal D.Lgs. n. 150 del 2009, le forme di articolazione oraria e di recupero di servizio del personale.
Si può dunque disporre un incontro con il personale Ata per decidere, con un sondaggio, riguardo la chiusura della scuola in una giornata prefestiva. Il sondaggio deve incontrare il favore di almeno 2/3 del personale Ata, per poi portare l'esito in contrattazione in sede di Consiglio d'Istituito.
Come recuperare i giorni non lavorati durante la chiusura scuola del 7 gennaio 2023
Il dirigente scolastico dispone dunque la chiusura della scuola una volta raccolta l'adesione di almeno 2/3 del personale Ata, includendo anche eventuali docenti inidonei che lavorano in segreteria. Va tuttavia garantita la possibilità al personale di recuperare i giorni o le ore di lavoro non svolto.
Secondo l'art.53 del CCNL 2007 modificato dal CCNL 2018, il DSGA deve proporre a inizio anno un piano delle attività relativo alle modalità di prestazione dell'orario di servizio. In questo documento, è opportuno indicare le modalità di recupero delle giornate prefestive, tramite una differente articolazione oraria e con l'eventuale disposizione allo svolgimento di ore eccedenti.
Le modalità possono essere anche indicate nella contrattazione integrativa di istituto. Non si può invece disporre il riscatto delle ore non lavorate tramite fruizione delle ferie, così come il personale Ata non può essere messo forzatamente in ferie nei giorni di chiusura stabiliti in sede di Consigli d'Istituto.
È comunque consigliato che i dipendenti coprano le giornate in questione in base alle loro preferenze, giustificando sempre l'assenza così da non andare incontro a contestazioni o sanzioni disciplinari per assenza ingiustificata. La chiusura della scuola va infine comunicata all'Ambito Territoriale competente e regolarmente pubblicata nell'albo scolastico.