Al temine di questo anno scolastico e con l'avvio degli esami di maturità, ci si domanda se e in quali modalità è consentito, agli insegnanti impegnati nelle varie Commissioni, assentarsi. Con il presente articolo facciamo chiarezza su alcune questione legate a tale interrogativo, illustrando specialmente quando si procede alla sostituzione degli stessi e quando no.
Come si compone la commissione?
L'esame di Stato di II grado per l'anno scolastico 2021/22 trova disciplina all'interno dell'OM n. 65/2022 (emanata ai sensi dell'articolo 1, comma 956, della legge n. 234/2021 e dell'articolo 1 del DL n. 22/2020, convertito in legge n. 41/2020). Stando a questo, ogni Commissione d'esame dev'essere costituita rispettando i seguenti parametri di base:
- Deve esserci una commissione ogni 2 classi;
- La stessa deve essere costituita da 6 commissari interni per ciascuna delle due classi e 1 o più commissari tra questi possono essere individuati per entrambi le classi;
- Ogni commissione deve essere distinta rispettivamente in 2 sottocommissioni;
- Ogni commissione deve essere presieduta da un Presidente esterno a quella scuola.
Obblighi d'accettazione
La partecipazione agli esami di maturità rientra a pieno titolo tra gli obblighi a cui ogni docente e dirigente scolastico è chiamato ad assolvere. È possibile rifiutare l'incarico soltanto nei casi di documentati e legittimi impedimenti. In particolare, tra i docenti che possono non accettare l'incarico, rientrano quelli posti nella condizione di usufruire dei benefici concessi dall'art.33 della legge n. 104/92.
Sostituzioni
Nei casi di mancata accettazione dell'incarico, si provvede alla sostituzione del componente interessato da parte del dirigente scolastico, che lo farà scegliendo tra il personale scolastico in servizio fino al 30 giugno e rispettando i seguenti criteri:
- individuazione e nomina di un docente appartenente alla medesima disciplina, in possesso di relativa abilitazione, o in subordine del titolo di studio, in servizio presso la stessa scuola;
- individuazione e nomina di un docente dalla disciplina affine, in possesso di relativa abilitazione, o in subordine titolo di studio, in servizio presso la stessa scuola;
- individuazione e nomina di un docente della medesima disciplina o in possesso di relativa abilitazione o in subordine titolo di studio, cui affidare l'incarico di supplenza per l'intero anco degli esami di Stato;
- individuazione e nomina di un docente di disciplina affine o in possesso di relativa abilitazione o in subordine del titolo di studio, a cui affidare l'incarico di supplenza per la durata degli esami di Stato;
Nei casi in cui non sia possibile individuare e nominare un docente secondo i criteri sopramenzionati, si potrò procedere individuando un insegnante appartenente ad un'altra disciplina, scegliendo tra:
- un docente del consiglio di classe corrispondente alla sottocommissione;
- un docente in servizio presso l'istituzione scolastica sede d'esame;
- un docente cui affidare l'incarico di supplenza per la durata dell'esame di Stato.
Sostituizioni per assenze temporanee
Anzitutto è necessario sottolineare come per assenza temporanea si intendaun'assenza la cui durata non sia superiore ad un giorno. In questi casi si procede nel seguente modo:
- è possibile procedere alla correzione delle prove scritte, purché sia assicurata la presenza in commissione del presidente o del suo sostituto e almeno dei commissari della prima e della seconda prova scritta;
- nel caso di organizzazione della correzione per aree disciplinari, va assicurata la presenza di almeno due commissari per area;
- non è possibile svolgere le prove orali.
Assenza del presidente
In caso di assenza del presidente (per un tempo che non sia superiore ad un giorno pena la sostituzione) è possibile svolgere tutte le operazioni che non richiedono la presenza dell'intera commissione, sempre però sotto la supervisione del sostituto del presidente.