Dal 13 agosto, con il Decreto Legislativo 30 giugno 2022, n. 105, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 176 del 29 luglio, sono state introdotte importanti novità per quanto riguarda i congedi parentali e diverse modifiche in merito al Testo Unico su maternità e paternità.
Tutte le informazioni utili sono state fornite da INPS con il messaggio n. 3066 del 4 agosto 2022.
Congedo di paternità obbligatorio
Non solo le mamme: anche i papà hanno diritto al congedo di paternità obbligatorio, che ammonta a 10 giorni lavorativi che possono essere sfruttati dai 2 mesi precedenti la presunta data del parto ai 5 mesi successivi. L'arco di tempo non si può frazionare in ore ma si può utilizzare anche in modo non continuativo. Si può usufruire del congedo anche in caso di morte perinatale del figlio. In caso di parto multiplo, ai papà vengono concessi 20 giorni lavorativi.
Il congedo di paternità può essere utilizzato anche contemporaneamente al congedo di maternità ed è esteso anche a padri adottivi o affidatari. Ovviamente, è retribuito al 100%.
Come ottenerlo
Per ottenere in congedo di paternità, gli interessati devono comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro i giorni in cui intende usufruirne, con un anticipo di almeno 5 giorni e facendo riferimento (se possibile) alla presunta data del parto.
Il diritto può essere richiesto anche dai padri che, al momento, usufruiscono del "congedo di paternità alternativo", cioè un periodo in cui si astengono dal lavoro per via di situazioni estreme, come morte o grave infermità della madre, abbandono o affidamento esclusivo del bambino al padre.
Congedo parentale per genitori lavoratori dipendenti
Stando a quanto riportato dalla nuova normativa, i periodi predisposti al congedo parentale per i genitori lavoratori dipendenti sono i seguenti:
- alla madre, fino al 12° anno (e non più fino al 6° anno) di vita del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all'altro genitore;
- al padre, fino al 12° anno (e non più fino al 6° anno) di vita del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all'altro genitore;
- entrambi i genitori hanno poi diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi (e non più 6 mesi).
A rimanere immutati, invece, sono i limiti massimi individuali e di entrambi i genitori, così come previsto dall'articolo 32 del Testo Unico:
- la madre può fruire di massimo 6 mesi di congedo parentale per ogni figlio entro i primi 12 anni di vita o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
- il padre può fruire di massimo 6 mesi (elevabili a 7 mesi nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi 12 anni di vita o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
- entrambi i genitori possono fruire complessivamente massimo di 10 mesi di congedo parentale (elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi 12 anni di vita o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.
Ai genitori soli, invece, sono riconosciuti 11 mesi (e non più 10 mesi) continuativi o frazionabili, di cui 9 mesi (e non più 6 mesi) sono indennizzabili al 30% della retribuzione. Per "genitore solo" si intende anche la madre o il padre che abbia l'affidamento esclusivo del figlio.
Per ulteriori periodi di congedo parentale oltre i 9 mesi indennizzabili per entrambi i genitori o per il genitore solo è prevista fino al 12° anno (e non più fino all'ottavo anno) di vita del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), un'indennità pari al 30 % della retribuzione, a patto che il reddito dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.
Congedo straordinario disabili
L'articolo 1, comma 36 della legge 20 maggio 2016, n. 76 riporta che anche il convivente di fatto rientra tra coloro che possono usufruire del congedo straordinario per assistere un disabile grave come alternativa o al pari di un coniuge.
Le modifiche apportate riguardano il comma 5 dell'articolo 42 del D.lgs n. 151/2001 e prevedono:
- l'introduzione del convivente di fatto tra i soggetti ai quali è possibile concedere il congedo;
- l'assegnazione del congedo anche nel caso in cui la convivenza sia partita successivamente alla richiesta dello stesso.
Chi è il convivente di fatto
Secondo la legge, i conviventi di fatto sono due persone maggiorenni che godono di un legame di coppia stabile basato sulla reciproca assistenza morale e materiale, non necessariamente vincolata da legami di parentela, adozione, matrimonio o unione civile.
Di conseguenza, tutti i conviventi possono richiedere il congedo parentale, anche in caso di assistenza straordinaria a un soggetto disabile.