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C'è differenza tra le supplenze oltre i trenta giorni e quelle più brevi? Cosa cambia in caso di convocazione e come è necessario procedere per l'accettazione? it-IT Editoriale 2022-03-08T10:46:26+01:00
Normative

Convocazione su supplenza breve: quanto tempo si ha a disposizione per accettare o rifiutare?

C'è differenza tra le supplenze oltre i trenta giorni e quelle più brevi? Cosa cambia in caso di convocazione e come è necessario procedere per l'accettazione?

Redazione Universo Scuola
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Non di rado accade che gli istituti scolastici si trovino improvvisamente a dover fronteggiare l'assenza di personale scolastico, con tutti i relativi problemi legati alla gestione e la vigilanza degli alunni che a tale emergenza si vanno collegando. Per ottemperare a questo stato di necessità, pertanto, le scuole si vedono costrette ad attivarsi nella direzione di convocazione di supplenti brevi e temporanei, secondo tempistiche ristrette e a carattere d'urgenza. Proprio tal genere di impellenza genera spesso dei disagi nei docenti convocati, i quali lamentano tempi eccessivamente risicati per la formalizzazione del conferimento e per la successiva presa di servizio.

Una differenziazione che occorre operare, a tal proposito, è quella relativa alle supplenze brevi per periodi pari o superiori a 30 giorni e le supplenze brevi di durata inferiore. Scopriamo di seguito la differenza e come agire nell'uno e nell'altro caso.

PROCEDURA D'ACCETTAZIONE O RIFIUTO

Sia che si tratti di supplenze superiori a 30 giorni, che inferiori a questa soglia, la procedura da seguire è comunque la medesima: la convocazione avviene in modalità telematica tramite il Sistema informativo dell'Istruzione (SIDI). Ogni convocazione contiene:

  • i dati essenziali relativi alla supplenza (la data di inizio, la durata, l'orario);
  • il giorno e l'orario entro cui tassativamente deve pervenire il riscontro alla convocazione;
  • le indicazioni di tutti gli idonei contatti della scuola;
  • l'ordine di graduatoria in cui ciascuno si colloca rispetto agli altri convocati;
  • la data in cui sarà assegnata la supplenza.

DA DOVE SI ATTINGONO LE CONVOCAZIONI

Come prevede l'art. 2, comma 6, dell'O. M. 60 del 2020, per le supplenze brevi e temporanee si utilizzano le graduatorie di istituto. Le graduatorie sono così suddivise:

  • la prima fascia, disciplinata dall'articolo 9-bis del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca del 24 aprile 2019, n. 374;
  • la seconda fascia, costituita dagli aspiranti presenti in GPS di prima fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per suddetta fascia, insieme con la domanda di inserimento nelle GPS;
  • la terza fascia, costituita dagli aspiranti presenti in GPS di seconda fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per suddetta fascia, insieme con la domanda di inserimento nelle GPS.

SUPPLENZE PARI O SUPERIORI AI 30 GIORNI

L'art.13 comma 3 dell'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020 stabilisce che per le supplenze pari o superiori a 30 giorni, la proposta di assunzione deve avvenire con un preavviso di almeno 24 ore rispetto al termine, così da garantire all'aspirante tempo utile per la risposta di disponibilità.
"L'utilizzo della procedura è previsto per la convocazione di ogni tipologia di supplenza, tenendo comunque conto che, per le supplenze pari o superiori a 30 giorni, la proposta di assunzione deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 24 ore rispetto al termine utile per la risposta di disponibilità da parte dell'aspirante. Esperito quanto previsto in ordine alla possibile copertura delle supplenze ai sensi dei commi 9, 10 e 16, il dirigente scolastico, acquisite le disponibilità da parte degli aspiranti, individua il destinatario della supplenza con riferimento all'ordine di graduatoria di cui al successivo comma 5, lettera a), e, acquisita anche telematicamente la formale accettazione da parte del destinatario della supplenza medesima, assegna il termine massimo di 24 ore per la presa di servizio effettiva, salvo i casi previsti dalla normativa vigente".

SUPPLENZE INFERIORI AI 30 GIORNI

Rispetto alle precedenti, per le supplenze inferiori ai 30 giorni non risulta, al momento, alcuna norma esplicita. È pertanto a descrizione delle singole scuole stabilire le tempistiche per l'accettazione e la successiva presa di servizio.

Tuttavia, è ancora in uso che molte istituzioni scolastiche si rifacciano a un vecchio modello contenuto nell'art. 12, comma 2, del precedente Decreto Ministeriale 374 del 1° giugno 2017 - norma ormai abrogata - la quale prevedeva che gli istituti scolastici, dopo aver individuato gli aspiranti attraverso il SIDI, interpellassero gli stessi durante la fascia oraria di reperibilità (7:30 alle ore 9:00), in relazione alle supplenze fino a 10 giorni nelle scuole dell'infanzia e primaria.

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