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Scopri come avvengono le convocazioni per gli aspiranti docenti inseriti in graduatoria d'istituto. it-IT Editoriale 2020-08-26T13:26:01+02:00
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Convocazione supplenze graduatorie d'istituto 2020: come funziona

Scopri come avvengono le convocazioni per gli aspiranti docenti inseriti in graduatoria d'istituto.

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Come avviene la convocazione dei supplenti inseriti in graduatoria d'istituto? Approfondiamo il tema e cerchiamo di rispondere ai maggiori interrogativi che interessano i numerosi aspiranti docenti.

Graduatorie d'istituto: per quali supplenze si viene convocati

In base all'ordinanza ministeriale n.60 del 10 luglio 2020 Gli aspiranti supplenti inseriti nelle graduatorie d'istituto vengono convocati per coprire le seguenti supplenze:

  • supplenze brevi e temporanee (in caso di malattia, maternità, aspettative brevi);
  • supplenze annuali (nell'ipotesi di esaurimento delle GAE e incapienza delle GPS).

Ricordiamo che per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze fino al termine delle attività didattiche saranno utilizzate in primis le GAE. In caso di esaurimento delle stesse, in subordine, si procede allo scorrimento delle GPS. A sua volta, in caso di esaurimento o incapienza delle GPS, sono utilizzate le graduatorie di istituto. Dunque anche nel caso di una supplenza annuale si potrà attingere dalle graduatorie d'istituto, ma solo nel caso in cui le altre siano esaurite.

come funzionano le convocazioni da graduatoria d'istituto

L'assegnazione delle supplenze brevi e temporanee sono gestite direttamente dalle scuole. Le segreterie scolastiche, dopo aver consultato le proprie graduatorie, convocano gli aspiranti che risulteranno essere nella condizione idonea ad accettare la convocazione. Nel dettaglio, la convocazione avviene tramite invio di una email (inviata all'indirizzo presente su Istanze Online e nell'istanza inoltrata) contenente le seguenti informazioni:

  • durata della supplenza (data di inizio, fine e orario settimanale);
  • il termine entro il quale deve avvenire la convocazione o pervenire il riscontro;
  • l'ordine di graduatoria in cui si colloca il convocato e il rispettivo punteggio;
  • la data in cui sarà assegnata la supplenza;

Il dirigente scolastico individua il destinatario della supplenza con riferimento all'ordine di graduatoria in cui si colloca e che abbia un punteggio maggiore rispetto agli altri contestualmente convocati.

Quando AVVIENE LA CONVOCAZIONE

Per le supplenze pari o superiori a 30 giorni, la proposta di assunzione deve essere inviata con un preavviso di almeno 24 ore rispetto al termine utile per la risposta di disponibilità da parte dell'aspirante.

Rinuncia alla convocazione: quali conseguenze

La rinuncia alla proposta di supplenza determina il collocamento in coda alla graduatoria di terza fascia nella scuola dove è avvenuta la mancata accettazione della proposta contrattuale. La nuova disciplina si pone in contrasto con quando avveniva in precedenza, dove il docente supplente aveva la possibilità di rifiutare per ben due volte. Tale nuova condizione varrà solo per l'anno scolastico in corso e per quella classe di concorso/posto di insegnamento specifico.

Mancata assunzione in servizio dopo accettazione e abbandono: sanzioni

In base all'ordinanza ministeriale, la mancata assunzione in servizio dopo l'accettazione determina "la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le istituzioni scolastiche in cui si è inclusi nelle relative graduatorie".
Il blocco riguarderà solo l'insegnamento in oggetto e l'anno scolastico in corso. L'interessato,tuttavia, potrà ricevere altre convocazioni per altre classi di concorso/posti di insegnamento per i quali è inserito in graduatoria.

Per quanto riguarda l'abbandono, l'ordinanza si esprime in questo modo: "l'abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le graduatorie di inserimento". Diversamente dalla mancata assunzione, nel caso di abbandono del servizio, il docente interessato, per l'anno in corso, non potrà ricevere proposte di supplenze per le classi di concorso per cui è inserito nelle graduatorie di istituto.

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