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Decreto Riaperture e docenti: cosa succede per il personale non vaccinato e modalità contrattuali it-IT Editoriale 2022-03-29T15:15:37+02:00
Docenti

Covid e scuola: docenti vaccinati, non vaccinati, sospesi, ripresi in servizio. I dati attuali e le nuove direttive del Ministero

Decreto Riaperture e docenti: cosa succede per il personale non vaccinato e modalità contrattuali

Redazione Universo Scuola
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Entro fine maggio, il Decreto Riaperture dovrà essere convertito in legge, comportando tutta una serie di modifiche delle direttive anti-Covid adottate finora. Tra i settori di interesse rientra ovviamente anche la scuola; nello specifico, nell'articolo 8 si parla di obbligo vaccinale e si fa riferimento ai docenti inadempienti (coloro cioè che hanno rifiutato la vaccinazione e non sono in possesso di green pass):

  • 3812 sospensioni totali del personale docente;
  • 411 inadempienti nella scuola dell'infanzia (302 di ruolo e 109 precari);
  • 1095 inadempienti nella scuola primaria (813 di ruolo e 282 precari);
  • 785 inadempienti nella scuola media (503 di ruolo e 282 precari);
  • 1521 inadempienti nella scuola superiore (1059 di ruolo e 462 precari).

Di conseguenza:

  • 2677 docenti di ruolo sospesi;
  • 1135 docenti precari sospesi;
  • 3812 docenti sospesi in totale.

Secondo i calcoli della Ragioneria Generale dello Stato, la sostituzione di questo personale inadempiente comporta una spesa pubblica di ben 29,2 milioni di euro nel periodo che va da aprile a giugno.

Come funziona l'obbligo vaccinale: sanzioni e soggetti esonerati

Ancora oggi, quindi, l'obbligo vaccinale prevede il ciclo vaccinale primario e la successiva dose di richiamo, che deve essere effettuata entro i termini di validità delle certificazioni verdi previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021.

La mancata vaccinazione comporta una sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro.

A essere esonerati dall'obbligo vaccinale sono solo i soggetti in grado di fornire documentazioni valide che certifichino l'incompatibilità del vaccino con eventuali patologie preesistenti.

Svolgimento della prestazione lavorativa

Per quanto riguarda il personale docente ed educativo entrerà in vigore una disciplina specifica che detta le regole per lo svolgimento della prestazione lavorativa: "la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati". Docenti e personale scolastico, quindi, sono obbligati a completare il ciclo vaccinale. In caso di inadempimento, il dirigente scolastico può "utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica".Inoltre, si stabilisce che i dirigenti scolastici debbano provvedere, a partire dal 1° aprile 2022 e fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/22, alla sostituzione del personale docente ed educativo inadempiente con contratti a tempo determinato che "si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attività didattica".Cosa significa? Che dal 1° aprile 2022 termineranno tutti gli effetti dei provvedimenti di sospensione del personale docente ed educativo previsti dalla normativa precedente in caso di mancato adempimento dell'obbligo vaccinale. Lo stesso personale, quindi, potrà ripristinare la normale attività didattica solo dopo aver completato il ciclo vaccinale; in caso contrario dovrà essere sostituito.

Indicazioni del Ministero per i docenti non vaccinati

Appurato che il personale docente non vaccinato non potrà svolgere alcuna attività didattica in aula, il Ministero sottolinea che "potrà essere impiegato nello svolgimento di tutte le altre funzioni rientranti tra le proprie mansioni, quali, a titolo esemplificativo, le attività anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione".A livello contrattuale, il Ministero fa una precisazione: "A detto personale si applicano, fino al 15 giugno 2022 o fino alla data di adempimento dell'obbligo vaccinale, le vigenti disposizioni normative e contrattuali che disciplinano la prestazione lavorativa del personale docente ed educativo dichiarato temporaneamente inidoneo all'insegnamento". I docenti non vaccinati, quindi, avranno lo stesso trattamento dei docenti considerati non idonei all'insegnamento. Pertanto, potranno svolgere fino a 36 ore di lavoro settimanali, così come previsto per il personale temporaneamente non idoneo.

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