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Come dichiarare il servizio prestato? È sempre valido ai fini del punteggio? Quali sono i casi in cui viene riconosciuto e quali no nelle domande di partecipazione al Concorso Straordinario bis. it-IT Editoriale 2022-05-23T13:17:32+02:00
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Che differenza c'è tra "servizio come titolo d'accesso" e "altro titolo" nella valutazione delle domande per il Concorso straordinario bis?

Come dichiarare il servizio prestato? È sempre valido ai fini del punteggio? Quali sono i casi in cui viene riconosciuto e quali no nelle domande di partecipazione al Concorso Straordinario bis.

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Il concorso straordinario bis, recentemente indetto, finalizzato alla copertura dei posti residuati dalle assunzioni ordinarie (da GaE e GM) e straordinarie (da GPS prima fascia posto comune e sostegno) dell'a.s. 2021/22 gradua nelle GM i propri partecipanti sulla base dei punteggi ottenuti dalla prova disciplinare e dai titoli posseduti. In base a questo, come vengono valutati il "servizio per l'accesso" e "altro titolo di servizio"? Nel seguente articolo scopriamo le caratteristiche di ciascuno dei due e come vengono rispettivamente considerati ai fini dell'attribuzione del punteggio.

SERVIZIO VALIDO AI FINI DELL'ACCESSO

Anzitutto, è opportuno specificare cosa si intende con le due rispettive voci: il primo ha a che vedere con il servizio valido ai fini dell'accesso; con il secondo il servizio valutabile come altro titolo.

Per poter accedere al Concorso Straordinario bis uno dei requisiti obbligatori, così come da bando, riguarda il possesso del servizio. Questo deve avere delle caratteristiche precise, così riassumibili:

  • Deve essere di almeno tre annualità - anche se non svolte consecutivamente - a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018 ed entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione. Suddetto servizio, poi, deve essere stato conseguito presso istituzioni scolastiche statali, ai sensi dell'articolo 11/14 della legge n. 124/99. In base al succitato, per annualità di servizio si intende quello svolto per almeno 180 giorni o prestato ininterrottamente dal 1° febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio o al termine delle attività educative per la scuola dell'infanzia;
  • Anche se svolto presso altra classe di concorso o altro grado, il servizio è considerato valido;
  • È valido anche nei casi in cui è stato prestato sul sostegno, pur senza il titolo di abilitazione;
  • Almeno uno delle tre annualità deve essere stato prestato sulla classe di concorso con la quale si intende concorrere;

Altro titolo di servizio

La Tabella B esprime i termini mediante i quali è valutato il servizio prestato:

  • Viene valutato il servizio prestato nella specifica classe di concorso per la quale si partecipa al concorso;
  • Per ciascuna annualità di servizio vengono attribuiti 1,25 punti;
  • Non vengono valutati mesi o frazioni, ma soltanto l'intera annualità, secondo quanto disposto dall'articolo 11/14 della legge n. 124/99;
  • Il servizio viene valutato se svolto, oltre che presso gli istituti statali, anche nelle scuole paritarie, nei centri di formazione professionale (purché il servizio sia stato svolto per la tipologia di posto o gli insegnamenti riconducibili alla specifica classe di concorso), in Progetti di cui all'articolo 1, comma 3, del DL 134/2009, convertito in legge n. 167/2009, in Progetti di cui all'articolo 5, comma 4 bis, del DL 104/2013, convertito in legge n. 128/2013.

Occorre ben specificare come, in caso di "altro titolo di servizio" a differenza del "servizio valido ai fini dell'accesso", il servizio prestato su sostegno non è considerato valido. Altra notificare da fare riguarda il servizio prestato nei percorsi di istruzione dei Paesi appartenenti all'Unione Europea: questo è riconosciuto soltanto se riconducibile alla specificità del posto o della classe di concorso.

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