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Personale docente e ATA non vaccinato rientra in servizio: le regole previste dal Governo it-IT Editoriale 2022-03-31T12:53:50+02:00
Normative

Covid e scuola: docenti e ATA non vaccinati possono rientrare a scuola con tampone ogni 48 ore. Il messaggio del ministro Bianchi

Personale docente e ATA non vaccinato rientra in servizio: le regole previste dal Governo

Redazione Universo Scuola
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Con il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24il Consiglio dei Ministri ha esteso l'obbligo vaccinale nelle scuole fino al 15 giugno 2022 ma, al contempo, ha concesso a docenti e personale ATA al momento sospeso perché non vaccinato di poter rientrare senza mantenere alcun contatto con gli studenti.

Questa decisione ha creato non poche polemiche, sia tra la popolazione, sia all'interno delle forze politiche: che esempio viene dato a coloro che, invece, hanno completato il ciclo vaccinale attenendosi non solo alle regole, ma anche a un obbligo morale?

A dare delle risposte (e delle giustificazioni) è intervenuto il ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi, che ha voluto sottolineare come il rientro di tale personale sia un semplice compromesso tra scelte personale e necessità della scuola di colmare la mancanza di risorse. La precedente sospensione, infatti, derivava dalla volontà del Ministero di incentivare il più possibile la campagna vaccinale: se non ti vaccini, non lavori (in sintesi).

Ovviamente, non sono mancate le risposte negative all'invito e sono stati davvero numerosi gli insegnanti e i membri del personale ATA a preferire la sospensione al vaccino. Adesso che il quadro epidemiologico sembra essersi ridimensionato, tanto da spingere alla conclusione dello stato di emergenza, il Governo ha deciso di rivedere le misure di contenimento e di allentare le strette adottate finora.

Bianchi ha evidenziato che: "Sottrarsi all'obbligo vaccinale per gli insegnanti ha una peculiare conseguenza: la vaccinazione costituisce un requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni. Di qui l'utilizzazione del docente non vaccinato in attività di supporto alle istituzioni scolastiche - ha aggiunto - quali, a titolo esemplificativo, le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, e la conseguente sostituzione per l'attività didattica con supplenti."In sintesi, il personale finora sospeso può rientrare in servizio ma senza avere alcun contatto con gli studenti. Continua, così, il ministro: "La motivazione di tale disposizione risiede nella speciale rilevanza che la figura del docente ricopre all'interno della comunità educante. La disposizione coniuga, infatti, due esigenze: quella di attenuare le conseguenze di inadempimento all'obbligo vaccinale senza deflettere, però, rispetto al principio di responsabilità dei docenti dinanzi agli alunni".

Mancato obbligo vaccinale: conseguenze e modalità di reinserimento

Agli interrogativi sorti da questa decisione, Bianchi risponde così:
"La violazione di un obbligo non può restare priva di conseguenze. Il puro e semplice rientro in classe avrebbe comportato un segnale altamente diseducativo; per questo si è dovuto trovare un ragionevole equilibrio tra il diritto dei docenti non vaccinati di sostenersi e il loro dovere di non smettere mai di fornire il corretto esempio". Il rientro come compromesso, quindi. Anche perché è bene ricordare che per coprire le sostituzioni dei docenti non vaccinati, cioè 3800 cattedre, è stata utilizzata un'ingente parte del Fondo per la valorizzazione dei docenti, che poteva essere speso sicuramente in altro modo.

I sospesi, in sintesi, potranno rientrare in servizio dal 1° aprile. Considerando che l'obbligo vaccinale rimarrà fino al 30 aprile, coloro che continueranno a non volersi vaccinare dovranno sottoporsi a:

  • tampone antigenico rapido ogni 48 ore;
  • tampone molecolare ogni 72 ore.

In caso di mancato adempimento, sarà compito del dirigente scolastico considerare il soggetto inadempiente come "assente ingiustificato" e non più sospeso, con tutte le conseguenze del caso:

  • rimprovero verbale;
  • rimprovero scritto;
  • multa di importo variabile;
  • sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a 6 giorni;
  • sospensione del servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni a 6 mesi;
  • licenziamento con preavviso;
  • licenziamento immediato.

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