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I permessi retribuiti per il diritto allo studio permettono agli insegnanti di usufruire di ore utili a frequentare corsi di studio preparatori. La guida. it-IT Editoriale 2022-02-03T17:58:30+01:00
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Guida ai permessi studio. Quando e come richiederli e per cosa utilizzarli. No per concorsi scuola

I permessi retribuiti per il diritto allo studio permettono agli insegnanti di usufruire di ore utili a frequentare corsi di studio preparatori. La guida.

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Il 15 novembre dell'anno appena trascorso scadeva il termine per la presentazione delle domande per usufruire dei permessi retribuiti per il diritto allo studio.

Di seguito si presenta una breve guida esplicativa, al fine di mettere in luce la regolamentazione dei suddetti permessi, così da capire quando si può usufruirne.

Permessi studio retribuiti. Cosa sono

I permessi studio retribuiti sono dei particolari permessi di cui possono godere gli insegnanti impegnati a frequentare corsi di formazione, per un totale di 150 ore di studio. Non tutti i corsi di formazione rientrano indistintamente all'interno di quelli coperti dai permessi di studio retribuiti: sono infatti i Contratti Integrativi Regionali, come si legge nel CCNL 2016/2018 all'articolo 22, comma 4 b4), a stabilire quali corsi siano compatibili.

Allo stesso modo i Contratti Integrativi Regionali regolano la distribuzione delle ore tra frequenza, studio ed esami.

Il regolamento generale dei permessi studio fa fede al testo dell' art. 3 comma 1 e 2 del DPR 23 agosto 1988, n. 395.

Tipologie di permesso

I permessi studio retribuiti possono essere orari o giornalieri, a seconda se l'attività richieda la frequenza del docente durante l'intero orario di lavoro o solo durante una parte di esso. La concessione del permesso è garantita dalla riorganizzazione dell'orario di servizio e da una eventuale sostituzione. Avviene soltanto nei giorni e nelle ore in cui il docente è effettivamente impegnato sul posto di lavoro.

Ore di permesso disponibili e condizioni di utilizzo

A prescindere dalla tipologia di corsi, le ore a disposizione dei docenti sono 150, come stabilito dall' art. 3 comma 1 e 2 del DPR 23 agosto 1988, n. 395, il quale afferma che:
"Al fine di garantire il diritto allo studio sono concessi permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di 150 ore annue individuali. [...] I permessi sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, postuniversitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studi legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico"
Riguardo le modalità di fruizione invece bisogna tenere conto che:

  1. Non tutti i dipendenti potranno usufruire contemporaneamente dei permessi studio. Il totale non deve superare il 3% dei docenti in servizio all'inizio dell'anno.
  2. Qualora le richieste pervenute siano troppo, hanno la precedenza i docenti che non hanno mai usufruito prima delle ore di permesso.
  3. Il docente può richiedere il permesso per conseguire titoli di studio o professionali contenuti nell'elenco presente al comma 2, in aggiunta a quello delle altre attività di formazione.

I singoli uffici scolastici hanno in ogni caso cura di pubblicare l'elenco dei docenti che hanno diritto ai permessi e il numero di ore disponibili. Ogni richiesta di permesso deve esserecertificata e presentata al dirigente scolastico entro l'anno solare o entro la fine del contratto nel caso dei docenti a tempo determinato

Il docente deve inoltre avere premura di presentare il piano plurisettimanale/annuale corrispondente al calendario delle attività di formative, così da organizzare la fruizione dei permessi e il conseguente riassetto dell'orario lavorativo.

Elenco dei corsi compatibili con i permessi studio

Di seguito un elenco di corsi per i quali è possibile utilizzare i permessi studio retribuiti:

  • Corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio pertinente qualifica di appartenenza;
  • Corsi finalizzati al conseguimento di titoli di qualificazione professionale , inclusi quelli di abilitazione e specializzazione per il sostegno, quelli di riconversione professionale e quelli riconosciuti dal pubblico ordinamento;
  • Corsi di laurea o di istruzione secondaria. Valgono anche i corsi che rilasciano un titolo equipollente ad un diploma di laurea;
  • Corsi di studio post-universitario con rilascio di un titolo.

Quanto detto vale anche per i corsi online, purché:

  • Sia presentabile una documentazione riguardante l'iscrizione e gli esami sostenuti;
  • Venga prodotta un'attestazione che certifica la partecipazione alle lezioni, tramite l'effettivo collegamento del candidato.

No a preparazione esami e concorso ordinario

Non rientrano tra le motivazioni valide per usufruire dei permessi la preparazione degli esami, intesa come lo studio individuale dedicato, e il concorso ordinario di abilitazione all'insegnamento.

Nel primo caso infatti il tempo per lo studio è da considerarsi individuale, da gestire all'interno del proprio tempo libero.

Nel secondo caso invece la preparazione non passa attraverso corsi di formazione che richiedono una frequenza obbligatoria, di conseguenza non è necessario usufruire di permesso speciale.

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