29 Luglio 2022 Docenti Commenti

Immissioni in ruolo 2022/23: le conseguenze per chi rinuncia

In questi giorni si stanno svolgendo le immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2022/23. Tra le domande più in voga, rientra la seguente: è possibile rinunciare alla nomina? E successivamente: quali sono le conseguenze di un'eventuale rinuncia?
Andiamo con ordine.

Quando si può rinunciare all'immissione in ruolo

La risposta alla prima domanda è "sì", è possibile rinunciare all'immissione in ruolo presentando apposita istanza nella prima e nella seconda fase, oltre che durante la call veloce. Nello specifico, la rinuncia può essere presentata:

  • online, durante la prima e la seconda fase;
  • tramite comunicazione all'USR di riferimento, dopo l'assegnazione della provincia/classe di concorso/tipo di posto;
  • sempre tramite comunicazione all'USR di riferimento, dopo l'assegnazione della scuola.

Più nel dettaglio:

  • fase 1: in occasione dell'assegnazione della provincia/classe di concorso/tipo di posto, nel caso in cui l'aspirante volesse rinunciare a una o più province/insegnamenti, dovrà esprimere e comunicare per tempo il suo desiderio. L'utente può rinunciare a tutti o ad alcuni province/insegnamento ma, ovviamente, non potrà partecipare alla fase di elaborazione degli stessi;
  • fase 2: dopo aver ricevuto l'assegnazione della provincia/classe di concorso, gli aspiranti che desiderano rinunciare devono accedere in POLIS in occasione dell'apertura della fase 2 e comunicare ufficialmente la rinuncia.

Conseguenze della rinuncia

Le conseguenze di un'eventuale rinuncia sono diverse e cambiano in base alla graduatoria di riferimento e al momento in cui la decisione viene comunicata. Per maggiore chiarezza, si può fare riferimento a quanto espresso dall'URP del Ministero dell'Istruzione:

  • rinuncia da procedura ordinaria di immissione in ruolo: l'aspirante viene cancellato dalla graduatoria nella quale era stato precedentemente inserito e non potrà più ricevere proposte di assunzione da parte della stessa;
  • rinuncia da graduatoria di merito (GM) concorsuale: l'utente viene cancellato dalla graduatoria, sia in qualità di vincitore che di idoneo, ma può mantenere la posizione in graduatoria per altre classi di concorso/tipologia di posto (se presenti);
  • rinuncia da fascia aggiuntiva del concorso 2016: l'aspirante viene escluso dall'elenco aggiuntivo ma, se vincitore, rimane comunque in graduatoria e nelle altre graduatorie in cui è stato inserito;
  • rinuncia da graduatoria a esaurimento (GAE): l'utente viene cancellato dalla GAE specifica per il posto/graduatoria per cui presenta rinuncia. Chi rinuncia al posto di sostegno può mantenere la posizione nella graduatoria su posto comune/classe di concorso;
  • rinuncia da call veloce: l'aspirante viene escluso dalla call veloce, quindi non può più essere assunto con chiamata diretta;
  • rinuncia da graduatoria provinciale (GPS) di I fascia: l'utente è escluso dalla procedura straordinaria per le assunzioni da GPS per l'anno scolastico 2022/23, ma mantiene la posizione in graduatoria e la possibilità di ottenere incarichi di supplenza da GPS.

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