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È prevista la visita fiscale a domicilio nei casi di infortuni sul lavoro nella scuola? Il docente o il personale ata deve rispettare le fasce orarie di reperibilità? Scopri tutto questo su Universoscuola.it it-IT Editoriale 2022-06-29T16:57:38+02:00
Normative

Infortunio sul lavoro a scuola: normativa sulla visita fiscale

È prevista la visita fiscale a domicilio nei casi di infortuni sul lavoro nella scuola? Il docente o il personale ata deve rispettare le fasce orarie di reperibilità? Scopri tutto questo su Universoscuola.it

Redazione Universo Scuola
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In caso di infortunio o malattia professionale è prevista la visita fiscale a domicilio? Approfondiamo in questo articolo la normativa attuale in tema di visite fiscali per i dipendenti pubblici, e quindi anche per i docenti e personale ata, nei casi di infortunio sul lavoro o malattia professionale.

INFORTUNIO SUL LAVORO: NO ALLA VISITA FISCALE

In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale il lavoratore non è obbligato a rispettare le fasce orarie di reperibilità in quanto l'INAIL non effettua visite a domicilio. Stiamo parlando infatti di procedure di competenza dell'INAIL che non effettua visite presso il domicilio del lavoratore e quindi non vi è bisogno di stare a casa. Il regolamento dell'istituto prevede la convocazione del lavoratore presso la sede territorialmente competente per accertare l'effettività dell'infortunio e della malattia professionale.
Storicamente, Il tema è stato soggetto a modifiche legislative e opportuni chiarimenti delle autorità pubbliche. Vediamo insieme l'iter esaminando il testo del decreto n. 206/2017, la nota 8 febbraio 2018 della presidenza del Consiglio e il messaggio INPS n. 3265/2017

Infortunio sul lavoro e visita fiscale: normativa

In tema di visite fiscali per il dipendente (pubblico o privato) in caso di infortunio, la materia è disciplinata dal decreto n. 206/2017 che prevede all'art. 4 l'esclusione dall'obbligo di reperibilità per i dipendenti con:

  • patologie gravi che richiedono terapie salvavita
  • causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all'ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al D.P.R. 834/1981, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto
  • stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%

Dunque devono rispettare l'obbligo di reperibilità i lavoratori soggetti a infortunio sul lavoro.Quest'ultimi erano in passato espressamente esclusi dall'obbligo di rispettare gli orari previsti per le visite fiscali che ricordiamo sono, per i dipendenti pubblici:

  • 9:00 - 13:00
  • 15:00 - 18:00.

La nuova normativa ha abrogato la precedente previsione facendo rientrare tra le cause di visite mediche a domicilio anche gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Tuttavia, sono sorti dubbi su chi abbia competenza in tema di visite a domicilio che riguardino gli infortuni sul lavoro. A tali dubbi hanno efficacemente risposto l'INPS e la Presidenza del Consiglio dei Ministri chiarendo al meglio la questione.

VEDI ANCHE: Prevenzione e sicurezza sul lavoro a scuola: normativa, soggetti e formazione

INFORTUNIO SUL LAVORO E visita fiscale: I CHIARIMENTI DELL'INPS

L'INPS, con il messaggio n. 3265/2017 ha fornito istruzioni e chiarimenti in merito alle visite mediche di controllo in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale.
L'Istituto precisa che:

"nonostante l'attribuzione esclusiva all'INPS della competenza in materia di visite mediche di controllo sullo stato di salute dei lavoratori non è legittimato ad effettuare accertamenti medico legali domiciliari, su richiesta dei datori di lavoro, in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale del dipendente. Questo perché, nel rispetto dell'art. 12, legge 67/1988 non può interferire nelle competenze esclusive dell'INAIL per tali eventi".

Non possono pertanto essere disposte visite domiciliari dall'INPS in quanto la competenza relativa agli accertamenti, alle certificazioni e ad ogni altra prestazione medico-legale sui lavoratori infortunati è di competenza esclusiva dell'INAIL.

INFORTUNIO SUL LAVORO E visita fiscale: I CHIARIMENTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

Sull'argomento è intervenuta anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, che con parere dell'8 febbraio 2018 ha chiarito che:

"l'assenza per infortunio sul lavoro è stata eliminata come causa di esclusione dall'obbligo di reperibilità, poiché tale circostanza non è direttamente riscontrabile dall'INPS, rientrando piuttosto tra le competenze dell'INAIL, analogamente, peraltro, a quanto già previsto per i lavoratori privati"

Nei casi di infortunio sul lavoro, l'articolo 12 della Legge 11 marzo 1988, n. 67 attribuisce all'INAIL la competenza relativa "agli accertamenti, alle certificazioni e ad ogni altra prestazione medico-legale sui lavoratori infortunati". Il parere della Presidenza conclude e ribadisce:

"in caso di infortunio sul lavoro, gli accertamenti medico-legali rimangono in capo all'INAIL, secondo le modalità già vigenti prima del D.M. n. 206 del 2017"

In sintesi, se è pur vero che i lavoratori soggetti a infortuni sul lavoro sono obbligati a rispettare l'obbligo di reperibilità, ciò non avviene in quanto l'INAIL, che ha competenza in materia, non effettua visite di accertamento a domicilio ai lavoratori soggetti a infortuni sul lavoro o malattie professionali.

INFORTUNIO SUL LAVORO: cosa fare

L'infortunio sul lavoro è un evento improvviso e violento che avviene in ambienti e situazioni di lavoro e causa inabilità permanente o temporanea al lavoro. Nel momento in cui si verifica, inizia una procedura complessa che tiene conto di molti aspetti e chiama in causa diversi soggetti come l'INAIL, il proprio datore di lavoro e il lavoratore stesso.

Data la complessità del tema segnaliamo un articolo che approfondisce pienamente i diversi aspetti legati agli infortuni sul lavoro.Normativa Infortunio sul lavoro: cosa fare e chi paga

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