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Novità mobilità docenti 2023 e vincoli di mobilità. Cosa succede ai docenti assunti da gps prima fascia? Sindacati scontenti per esclusione docenti neo-assunti. it-IT Editoriale 2023-02-08T11:47:24+01:00
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Mobilità docenti 2023: tutte le novità. Trasferimenti, assegnazioni provvisorie e vincoli di mobilità. La reazione dei sindacati

Novità mobilità docenti 2023 e vincoli di mobilità. Cosa succede ai docenti assunti da gps prima fascia? Sindacati scontenti per esclusione docenti neo-assunti.

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Novità sulla mobilità 2023. Un argomento che fa sempre molto discutere e che rappresenta uno dei problemi più pressanti della classe docente. Gli ultimi sviluppi hanno scontentato i sindacati che spingono per nuove trattative sul tema della mobilità. Le organizzazioni sindacali promettono infatti di continuare a fare battaglia sulla questione dei vincoli di mobilità per i docenti.

L'Europa dice no alla deroga sui vincoli di mobilità. Il Ministero vuole stringere i tempi

La Commissione europea e del Senato, nell'ambito del decreto Mille Proroghe, non ha confermato la deroga sul vincolo triennale di mobilità per i docenti. I sindacati sperano ancora di trovare un accordo politico, ma intanto il Ministero dell'Istruzione e del Merito vuol stringere i tempi.

L'obiettivo è pubblicare l'ordinanza riguardante la mobilità in riferimento all'anno scolastico 2023/2024, nonostante proprio la contrarietà dei sindacati.

Ciò significa che allo stato attuale delle cose, anche se bisogna ancora capire a partire da quale anno scolastico gli ultimi docenti immessi in ruolo non potranno presentare:

  • Domanda di trasferimento
  • Assegnazione provvisoria
  • Utilizzazione annuale

La reazione dei sindacati. La trattazione deve continuare

Uil Scuola Rua ha prontamente richiesto di calendarizzare un nuovo incontro per continuare la trattativa dato che la trattazione, riaperta dopo l'ordinanza del TAR Lazio, non può dirsi conclusa in questo stato. Il sindacato ha accusato il Ministero dell'Istruzione e del Merito di volere trasformare la questione in un atto unilaterale, senza che vi sia alcun consenso dei lavoratori, arrivando a compromettere le relazioni con i sindacati.

Più fiducioso il sindacato Anief, secondo il quale già nei prossimi giorni ci sarà un tavolo tecnico sulla questione della mobilità per regolarizzare i nuovi vincoli per i docenti che saranno assunti con i nuovi concorsi previsti dalla riforma sul PNRR.

Rimangono invece in silenzio altri sindacati, che non hanno ancora preso posizione sul tema, lasciando presagire a dei margini di trattativa futuri e a eventuali ulteriori novità in tema mobilità docenti.

Febbraio sarà infatti il mese dove sarà concluso l'accordo per il CCNI mobilità e pubblicato l'OM mobilità 2023-24, così da permettere la regolare trasmissione delle richieste di mobilità da parte di docenti e personale ATA.

Cosa prevede il vincolo triennale per la mobilità docenti assunti da Gps I Fascia 2021/22

In conclusione, spieghiamo il funzionamento dei vincoli di mobilità relativamente ai docenti assunti da Gps I Fascia 2021/22 per posti comuni e sostegno. La procedura straordinaria di assunzione è stata attivata lo scorso anno scolastico, ai sensi dell'articolo 59/4 del DL 73/2021 (convertito poi in legge n.106/221). Secondo il CCNI 2022/25, il quale è stato annullato dal Tribunale di Roma e deve essere riscritto per normare la mobilità nel biennio 2023/24 e 2024/25, i docenti neoassunti sono sottoposti al vincolo triennale di permanenza nella scuola in cui sono titolari di ruolo.

Inoltre il CCNI prevede, per gli assunti in ruolo nel triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24, l'acquisizione della titolarità tramite presentazione di domanda di mobilità. Se questa va a buon fine, il vincolo scatta a partire dall'a.s del trasferimento; viceversa il vincolo inizia dal medesimo anno scolastico e la titolarità viene acquisita nella scuola di assunzione. Questa norma in ogni caso non sarà presente nel prossimo CCNI.

Questo infine il testo ufficiale sulla mobilità docenti, contenuto nell'art.13, comma 5, del D.lgs. n.59/2017:
"Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova, cui si aggiunge, per i soggetti di cui al comma 2 del presente articolo e all'articolo 18-bis, il periodo necessario per completare la formazione iniziale e acquisire l'abilitazione, salvo che nei casi di sovrannumero o esubero o di applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso. Il docente può presentare, in ogni caso, domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell'ambito della provincia di appartenenza e può accettare il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo."

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