È stato recentemente modificato il Decreto Sostegni-bis nella parte in cui si prevedeva l'obbligo di cinque anni di permanenza nella sede di immissione in ruolo per alcune fasce di docenti, ora ridotto a tre anni.
Mobilità triennale: quali fasce di docenti riguarderà?
Ad interessare la riduzione, da cinque a tre, degli anni di permanenza obbligatori nella sede di immissione in ruolo, sono essenzialmente due fasce di insegnanti:
- quelli della scuola Secondaria di I e II grado assunti dalle graduatorie di merito del concorso straordinario 2018;
- quelli immessi in ruolo nell'anno scolastico 2020/21 per ogni ordine e grado, qualunque sia stata la prassi adoperata per il loro reclutamento.
Per quanto riguarda il vincolo quinquennale, a disciplinare la prima categoria di docenti era l'art.13 comma 3 del D.lgs 59/2017, modificato dalla Legge n. 145/2018 il quale dichiarava, fatto salvo alcuni casi, che:
"Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni"
Il vincolo quinquennale per le altre categorie di insegnanti, invece, veniva predisposto dal comma 17 dell'art. 1 del DL. n. 126/2019 (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/10/30/19G00135/sg), da integrarsi a quanto previsto dalla Legge di conversione n. 159/2019 (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/28/19G00166/sg) che stabiliva, sempre fatto salve alcune eccezioni, quanto segue:
i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica […] soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica di titolarità
Vincolo triennale: cosa cambia
La modifica al Decreto Sostegni-bis, pertanto, apporta un sostanziale cambiamento nelle tempistiche di permanenza del docente nella scuola di prima immissione, riducendo da cinque a tre il numero degli anni obbligatori.
Esplicitamente, infatti, le parole espresse all'interno del comma 3 dell'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 nonché nel comma 3 dell'articolo 13 del DL. del 13 aprile 2017, n. 59 - rispettivamente "cinque anni scolastici" e "quattro anni" - sono sostituite con "tre anni" e "due anni".