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Mobilità personale ATA 2023/2024: individuazione dei perdenti posto, punteggio attribuito per le esigenze di famiglia e casi di ricongiungimento familiare. it-IT Editoriale 2023-04-17T11:44:51+02:00
Personale ATA

Mobilità d'ufficio personale ATA: precedenze, mobilità volontaria o condizionata, punteggio per le esigenze di famiglia

Mobilità personale ATA 2023/2024: individuazione dei perdenti posto, punteggio attribuito per le esigenze di famiglia e casi di ricongiungimento familiare.

Redazione Universo Scuola
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Anche per il personale ATA il Dirigente Scolastico ha l'obbligo di pubblicare, entro i 15 giorni dalla scadenza per la presentazione delle domande di mobilità, le graduatorie dei perdenti posto. Dal momento che molte istituzioni scolastiche stanno ancora definendo gli organici ATA per il prossimo anno scolastico, non è da escludere che si riapra la finestra per la mobilità, almeno per i soprannumerari. Facciamo il punto della situazione.

Perdenti posto ATA: come vengono individuati e quali sono le precedenze

Ai dipendenti ATA che, a causa di contrazioni dell'organico, risultano soprannumerari per l'anno scolastico 2023/2024, viene notificato il provvedimento insieme al relativo punteggio. Per il personale ATA perdente posto, è possibile presentare una domanda di mobilità entro 5 giorni dalla notifica. Nella mobilità d'ufficio sono previste le seguenti precedenze:

  • disabilità e gravi motivi di salute;
  • personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative;
  • assistenza al coniuge, al figlio, al genitore (da parte del figlio unico in grado di prestare assistenza), al fratello o sorella convivente con l'interessato (nel caso in cui i genitori non possano provvedere all'assistenza del figlio) in situazione di disabilità;
  • personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli Enti Locali.

Si tratta delle precedenze previste ai punti I, III, IV e VII del CCNI mobilità, articolo 40 comma 2, le medesime che abbiamo visto per la mobilità del docenti 2023/2024.

Cosa può fare il perdente posto: domanda di mobilità volontaria o condizionata

Una volta individuato come soprannumerario, il dipendente ATA può presentare una domanda di mobilità volontaria o condizionata al rientro nella sede di titolarità. In questo caso, dovrà indicare come prima preferenza nel modulo domanda, il comune ex sede di titolarità.

Se il perdente posto partecipa alla mobilità volontaria, evidenziando il "Sì" nel modulo domanda, allora non è più considerato soprannumerario e perde il diritto alla precedenza di rientro nella scuola di precedente titolarità. In pratica, se il dipendente ATA perdente posto partecipa ai movimenti con una domanda di mobilità volontaria, questa ha la precedenza su qualsiasi mobilità d'ufficio.

Al contrario, evidenziando il "No", mantiene il diritto a presentare ogni anno una domanda di rientro con precedenza nella scuola di precedente titolarità per otto anni.

Se, durante i movimenti del personale ATA, viene ripristinato il posto, allora sarà possibile annullare la domanda condizionata. Inoltre, il diritto al rientro negli otto anni successivi decade se:

  • la domanda di trasferimento non viene presentata anche per un solo anno;
  • l'istituzione scolastica di precedente titolarità non viene indicata come prima preferenza (con indicazione nel modulo domanda della denominazione ufficiale della scuola dalla quale si è stati trasferiti);
  • se in possesso, la dichiarazione di servizio continuativo (l'allegato E) non viene allegata.

A parità di punteggio, prevale il richiedente più anziano.

Punteggio attribuibile per le esigenze di famiglia, il ricongiungimento e i figli minori

Le esigenze di famiglia vengono considerate, ai fini della graduatoria interna di istituto, come esigenze di non allontanamento dalla scuola e dal comune di titolarità.

Si tratta di esigenze valutabili, con un determinato punteggio, se il familiare al quale ci si vuole ricongiungere risiede nel comune di titolarità da almeno tre mesi. In questo caso, nella mobilità del personale ATA 2023/2024 vengono assegnati 24 punti.

Il punteggio per il ricongiungimento familiare spetta anche:

  • per il comune viciniore a quello di residenza del familiare, se in quest'ultimo non esistono istituzioni scolastiche richiedibili;
  • per il comune viciniore in cui ci siano scuole dove esiste un laboratorio per la propria area di appartenenza, con individuazione mediante appositi elenchi provinciali, nel caso degli assistenti tecnici.

Ai dipendenti ATA che presentano domanda di mobilità sono anche riconosciuti 16 punti, per ogni figlio con età inferiore a 6 anni, e 12 punti, per ogni figlio con età compresa fra 6 e 18 anni.

Peraltro, il punteggio relativo ai figli minori è assegnato a tutte le sedi espresse, mentre il punteggio di ricongiungimento viene attribuito soltanto per la sede di residenza del familiare.

Mobilità personale ATA: per chi è possibile richiedere il ricongiungimento

Oltre che per il coniuge e i figli, è possibile richiedere il ricongiungimento:

  • al genitore, nel caso il dipendente ATA non è sposato o è separato giudizialmente o consensualmente;
  • al convivente, purché la convivenza sia iniziata almeno tre mesi prima rispetto alla scadenza della domanda di mobilità.

In entrambe le situazioni, i familiari ai quali si richiede il ricongiungimento devono risiedere nel comune richiesto da almeno 3 mesi. Inoltre, la convivenza deve essere registrata anagraficamente. Per quanto riguarda gli esiti dei movimenti riguardanti la mobilità volontaria e la mobilità d'ufficio, è prevista la pubblicazione il 1° giugno 2023.

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