Periodo di prova del personale ATA: durata per profilo professionale, esonero e recesso, superamento
Indice
Per ottenere la conferma in ruolo, il personale ATA assunto in servizio a tempo indeterminato dovrà superare un periodo di prova che varia a seconda del profilo professionale.
Nel presente approfondimento, vedremo nello specifico:
- qual è la durata del periodo di prova;
- quando il dipendente ATA è esonerato dal periodo di prova;
- in quali casi si può interrompere;
- superamento del periodo di prova.
Personale ATA: profili professionali e durata del periodo di prova
A disciplinare il periodo di prova del personale ATA è - in attesa della firma sul rinnovo - CCNL comparto istruzione del triennio 2016-2018.
In relazione alle funzioni e ai compiti svolti nelle istituzioni scolastiche, i dipendenti ATA vengono inquadrati in quattro aree:
- Area A: Collaboratore scolastico (CS);
- Area AS: Collaboratore scolastico addetto all'azienda agraria (CR);
- Area B: Assistente Amministrativo (AA), Assistente Tecnico (AT), Cuoco (CU), Infermiere (IF), Guardarobiere (GU);
- Area D: Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA).
La durata del periodo di prova del personale ATA varia a seconda del profilo professionale. Per i profili di area A e AS - CS e CR - il periodo di prova dura 2 mesi. Per i profili di area B e D - AA; AT, CU, IF, GU e DSGA - la durata del periodo di prova è di 4 mesi.
Dipendente da altra amministrazione: quando c'è l'esonero dal periodo di prova?
Il dipendente ATA appena assunto può non svolgere il periodo di prova nel caso lo abbia già superato nel medesimo profilo professionale o nel corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di un comparto diverso.
Sarà comunque necessario che il consenso dell'interessato all'esonero dal periodo di prova.
In ogni caso, il dipendente che proviene da altra amministrazione ha diritto a conservare il posto - ma senza percepire stipendio - presso l'amministrazione di provenienza per la durata del periodo di prova.
Se quindi il periodo di prova non verrà superato o per recesso, allora il dipendente potrà rientrare, a domanda, nell'area o categoria e nel profilo professionale di provenienza.
Recesso dal periodo di prova: quando e come avviene
Il periodo di prova svolto dal personale ATA può essere interrotto nel caso di assenza per malattia. Il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 6 mesi, alla fine dei quali il rapporto di lavoro potrà essere risolto.
A tale proposito, il contratto può essere risolto da ciascuna delle parti dopo la metà del periodo di prova, senza alcun obbligo di preavviso. Ci sono tuttavia differenze se la risoluzione avviene da parte dell'Amministrazione o da parte del dipendente:
- se il recesso è esercitato dall'Amministrazione, questa ha l'obbligo di comunicare le motivazioni;
- per recesso esercitato da parte del lavoratore, non sussiste alcun obbligo di giustificato motivo né di preavviso.
Inoltre, il dipendente ATA in prova può comunque impugnare il recesso esercitato dall'Amministrazione e quindi ricorrere al Giudice del lavoro nonché fornire prova dei motivi illeciti o dell'arbitrarietà dell'atto.
Superamento del periodo di prova e attestazione del Dirigente Scolastico
Una volta scaduto il periodo di prova previsto per le diverse aree del personale ATA, e senza alcuna comunicazione di recesso, il periodo si considera superato positivamente. Il dipendente è quindi confermato in ruolo, con riconoscimento dell'anzianità di servizio dal giorno dell'assunzione.
Ora, non è più richiesto un provvedimento firmato dal Dirigente Scolastico che confermi il superamento del periodo di prova. Ciononostante, alcune Ragionerie Territoriali dello Stato - per apporre il visto di regolarità sul successivo provvedimento di ricostruzione di carriera - richiedono:
- un formale provvedimento che attesti il superamento del periodo di prova, in alcuni casi;
- una relazione sul superamento del periodo di prova, più di rado.
La prassi è giustificata per ragioni di certezza del diritto, ma non è supportata da alcuna norma. In questi casi, si può comunque segnalare l'errata prassi alla propria RTS.