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Il nuovo sistema di reclutamento e formazione prevede l'assunzione anche per i docenti non abilitati. Come funziona e quali differenze con gli abilitati. it-IT Editoriale 2022-05-13T17:45:12+02:00
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Riforma reclutamento docenti. Sì all'assunzione dei docenti non abilitati. Quali sono le differenze con gli abilitati

Il nuovo sistema di reclutamento e formazione prevede l'assunzione anche per i docenti non abilitati. Come funziona e quali differenze con gli abilitati.

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Nelle ultime settimane il sistema di formazione iniziale e conseguente assunzione dei docenti è cambiato: il D.lgs n.59/2017 è infatti stato modificato dal DL n.36/2022. Tra i vari punti interessanti vi è l'assunzione dei docenti anche senza abilitazione. Ecco come si struttura il loro percorso di assunzione e quali sono le differenze con i docenti regolarmente abilitati.

Come funziona il nuovo sistema di reclutamento docenti

Il Dl n.36/2022 riforma il sistema di reclutamento e formazione iniziale dei docenti istituendo un percorso che va ad articolarsi in tre fasi differenti:

  1. Percorso universitario/accademico iniziale, con valore abilitante e di formazione. Si conclude con una prova finale e include almeno 60 CFU/CFA riguardanti competenze teorico pratiche propedeutiche all'insegnamento. Sono organizzati dalle università tramite centri di formazione superiore;
  2. Concorso pubblico nazionale. Viene indetto, con cadenza annuale, su base regionale o interregionale;
  3. Periodo di prova direttamente in servizio. Ha durata annuale e un test a conclusione che sancisce l'eventuale conferma in ruolo.

Concorso immissione in ruolo: requisiti di accesso

Per accedere al ruolo su posto comune bisogna partecipare ad un concorso. Per prendere parte alla procedura concorsuale serve avere uno di questi requisiti:

  • Il possesso di un titolo di studio compatibile con l'accesso alla classe di concorso scelta (laurea magistrale, a ciclo unico, diploma AFAM di livello corrispondente al grado scolastico) e l'abilitazione specifica;
  • Svolgimento di almeno tre anni di servizio a scuola nei cinque anni precedenti al concorso ed entro i termini di iscrizione del concorso, anche in maniera non continuativa.

Per gli insegnanti di sostegno invece, richiesto il possesso del titolo di specializzazione relativo al grado di istruzione scelto (primo o secondo).

Concorso e docenti non abilitati. Come si differenzia il loro percorso

Possono dunque partecipare al concorso per l'immissione in ruolo anche i docenti non abilitati. Il loro percorso verso l'assunzione sarà diverso. A loro è riservata una seconda graduatoria di merito. In altri termini si può vincere il concorso senza ancora avere l'abilitazione. I candidati non abilitati fanno parte di due possibili categorie:

  • Aspiranti docenti in possesso di titolo di studio + 30CFU/CFA;
  • Aspiranti docenti con titolo di studio e 3 anni di servizio

Superato il concorso e divisi in graduatorie, i docenti non abilitati vengono assunti con un contratto di supplenza annuale. Al termine dell'anno conseguiranno i 30 CFU/CFA mancanti e l'abilitazione. I vincitori abilitati ricevono invece direttamente un contratto a tempo indeterminato e la loro assunzione ha la precedenza rispetto quella dei docenti non abilitati.

Differenze sull'anno di prova e sul vincolo di mobilità

Cambia anche l'organizzazione dell'anno prova. Mentre per gli abilitati vi è appunto un anno di prova coincidente con il primo anno di assunzione a tempo indeterminato, i non abilitati durante il primo anno conseguiranno i 30CFU/CFA mancanti.

Una volta terminato questo primo anno, con la prova finale a certificare il conseguimento dei crediti e la conseguente abilitazione, l'anno successivo sarà il loro ufficiale periodo di prova, con assunzione a tempo indeterminato. La diversa strutturazione dell'anno di prova porta ad una differenza anche per quanto riguarda il vincolo di mobilità.

La sua durata è triennale per i docenti abilitati e include l'anno di prova, mentre diventa quadriennale per i docenti non abilitati in virtù della formula 1+3 appena descritta, in quanto l'anno di abilitazione e i 3 anni del vincolo si sommano.

Ovviamente, dovendo ancora il decreto n.36/2022 essere vagliato dal Parlamento per essere convertito in legge, sono possibili ulteriori modifiche ai procedimenti qui presi in esame.

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