Il 16 maggio 2023 è avvenuto un incontro fondamentale per il rinnovo del CCNI Mobilità: i sindacati hanno infatti incontrato i rappresentanti del Ministero dell'Istruzione e del Merito per discutere del contratto relativo agli anni scolastici 2023/24, 2024/25 e 2025/26.
La proposta dell'amministrazione non si discosta di molto da quella del triennio precedente, tranne per l'introduzione di alcuni blocchi previsti dalle nuove leggi, come il dl 36/2022 e il dl 44/2023 in corso di conversione, che riguardano i docenti a tempo determinato provenienti daGPS I fascia e dalconcorso straordinario bis finalizzato al ruolo. Queste due categorie non potrebbero presentare richiesta. Permangono anche i vincoli.
Distanza tra sindacati e Ministero sui vincoli
Alla luce di quanto detto appare evidente che tra sindacati e Ministero c'è una certa distanza. Le organizzazioni sindacali vogliono infatti un CCNI Mobilità senza vincoli, con possibilità di domanda estesa a tutti i docenti, comprese le due categorie escluse allo stato attuale delle cose.
Uil Scuola ha in definitiva proposto una ultrattività del contratto precedente. Giuseppe D'Aprile, responsabile del sindacato ha infatti ribadito l'intenzione di rifiutare la firma di un qualsiasi contratto che continui a riproporre vincoli che ostacolino la mobilità del personale scolastico.
Rinnovo CCNI mobilità e requisiti: assegnazione provvisoria di docenti non vincolati
Se le cose resteranno così, il CCNI mobilità annuale 2023-2026 ripresenterà l'art.7, comma 1, del CCNI utilizzazioni 2019-2022. Questo regola le motivazioni di richiesta per l'assegnazione provvisoria in riferimento ai docente di qualsiasi ordine e grado scolastico, ovvero:
- Ricongiungimento al genitore;
- Ricongiungimento a figli o minori affidati con provvedimento giudiziario;
- Motivi di salute gravi del richiedente, comprovati da regolare certificazione sanitaria;
- Ricongiungimento al coniuge, parte dell'unione civile o convivente, a patto che la convivenza sia validata da regolare certificazione anagrafica
In caso di part time, la domanda si può comunque presentare, per un numero di ore ridotto rispetto l'intera cattedra. La domanda va presentata con riferimento puntuale al numero di ore di insegnamento e alle preferenze espresse dal docente riguardo l'ottenimento di cattedre intere spezzate.
Utilizzazioni dei docenti
Anche i requisiti per le utilizzazioni dei docenti sono attualmente confermati. Questi sono:
- Docenti in esubero su provincia di riferimento;
- Docenti trasferiti in qualità di soprannumerari senza aver presentato domanda nello stesso anno scolastico, o nei 9 precedenti, che fanno richiesta di essere utilizzati come prima preferenza nella istituzione di precedente titolarità. Devono avere richiesto in ogni anno del precedente ottennio il trasferimento anche nella istituzione di precedente titolarità;
- Docenti restituiti ai ruoli ai sensi dell'art.7 del CCNI 06/03/2019 in possesso di una sede di titolarità non compresa tra quelle richieste nella domanda o che sono stati restituiti ai ruoli oltre i termini di presentazione della domanda di mobilità. Sono compresi quelli dichiarati idonei all'insegnamento come conseguenza del comma 5. Dell'art. 35 della L. 27/12/2002 n.289, non assegnati alla scuola in cui viene prestato servizio o trasferiti su una seda non compresa nella domanda;
- Docenti cessati dal servizio che hanno però ottenuto il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro part time senza trovare disponibile il precedente posto di titolarità, secondo il D.I. n.331 del 29/7/1997;
- Docenti in esubero su ruolo, posto o classe di concorso che fanno richiesta di utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di concorso per cui sono in possesso di titolo. Possono fare richiesta anche per posto di sostegno anche se privi di titolo di specializzazione nella provincia nei limiti dell'esubero. Per quanto riguarda i posti strumento musicali le utilizzazioni vengono disposte salvo accantonamento per aspirati non di ruolo inseriti in seconda fascia GaE.
- Docenti titolari su insegnamento curriculari che chiedono di passare solo al sostegno nello stesso grado di istruzione. Sono in possesso di titolo di specializzazione. Ovvero, i docenti di scuola primaria titolari su posto comune ma in possesso del titolo per insegnamento lingua straniera che fanno richiesta di utilizzo su posto di lingua straniera nella stessa scuola o in un'altra.
- Docenti che hanno superato il corso di riconversione professionale o i corsi intensivi per specializzazione su sostegno e che chiedono l'utilizzo su posti di sostegno relativi al medesimo grado scolastico;
- Docenti di scuola secondaria di primo grado previsti dagli art. 43 e 44 della legge 270/82;
- Insegnanti tecnico-pratici e assistenti di cattedra transitati da enti locali allo Stato in base a quanto previsto dall'art.8 della Legge 124/99 e non collocati nelle classi di concorso esplicitate dalla tabella B del D.P.R. 19/16 i quali si applica l'art. 14 comma 14 del D.L. 95/2012 convertito con modificazioni dalla L. 135 del 7 agosto 2012 e successive modifiche e integrazioni.
- Insegnanti di religione cattolica che hanno ottenuto l'immissione in ruolo secondo legge n.186 del 18 luglio 2003;
- Docenti, anche non in esubero che sono in possesso dei requisiti esplicitati nei commi 1 e 2 dell'art.3 del D.M. 8 del gennaio 2011 che vogliono essere utilizzati nella scuola primaria anche organizzata in rete, per la diffusione della cultura e della pratica musicale;
- Docenti titolari compresi nelle classi di concorso A-29, A-30 e A-56 . Relativamente alle procedure 2021/2022 seguiranno le regole delle utilizzazioni senza diritto di conferma.
Requisiti per utilizzazioni interprovinciali
Nel caso delle utilizzazioni interprovinciali su sostegno, secondo quanto espresso nell'art.2 comma 5, del CCNI utilizzazioni 2019-2022, queste possono avvenire solo in caso il docente sia titolare di un classe di concorso in esubero provinciale. Tale aspetto sarà confermato nel CCNI utilizzazioni 2023-2026.
Secondo questa norma infatti, le domande di utilizzazione interprovinciali sono possibili solo se nella provincia di appartenenza rimane una situazione di esubero su posto o classe di concorso, con eccezione di quanto previsto dall'art.1 comma11. Queste utilizzazioni saranno dunque disposte nella provincia richiesta se risultano disponibili posti di insegnamento con priorità su posto o classe di concorso di appartenenza e in subordine dei posti disponibile che rispecchiano il titolo di abilitazione posseduto dal docente.