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Cosa succede se la scuola chiude e il personale non può lavorare? Alcune indicazioni su come funzionano le retribuzioni. it-IT Editoriale 2022-12-21T12:56:14+01:00
Normative

Se la scuola chiude per sciopero o calamità naturali, chi non ha lavorato viene comunque pagato?

Cosa succede se la scuola chiude e il personale non può lavorare? Alcune indicazioni su come funzionano le retribuzioni.

Redazione Universo Scuola
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Questa è una bella domanda, che da diversi anni fa molto discutere nell'ambiente scolastico e che si ripresenta ogni qualvolta è il personale ATA a scioperare e, di conseguenza, il personale docente non ha potuto lavorare.

Cosa accade, allora? Come funziona la retribuzione?

La questione abbraccia molti aspetti, che spaziano da quello etico a quello giuridico. Bisogna partire dal presupposto che il tasto "retribuzione" è molto dolente per tutto il personale scolastico, dai dirigenti agli insegnanti e passando per i membri ATA, che da sempre ritiene il proprio stipendio molto più basso rispetto a quanto dovuto. Questa convinzione deriva anche e soprattutto dal disequilibrio tra remunerazione e responsabilità: le seconde aumentano, mentre la prima rimane invariata. Per non parlare, poi, del personale ATA che, più si va avanti, e meno viene considerato se non, appunto, quando sciopera: basta che pochi membri si assentino e si bloccano intere scuole, il che ovviamente getta nel panico segreterie, docenti e amministrazione.

Chi sciopera viene comunque retribuito?

Esiste una norma ben precisa che disciplina gli scioperi ed è l'accordo ARAN del 2020 che attua le disposizioni previste dalla legge legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata e integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, in materia di servizi pubblici essenziali in caso di sciopero, che indica le prestazioni ritenute indispensabili che, pertanto, devono essere sempre garantite.

Il personale che ha deciso di non scioperare potrebbe essere chiamato in servizio fin dalla prima ora, ma non può lavorare per l'intera giornata, attenendosi all'orario comunicato preventivamente e pari a quello previsto per quel giorno. In pratica, non può svolgere orario straordinario, altrimenti si incorrerebbe in attività antisindacale.

Quindi, se il personale che non ha scioperato si reca comunque a scuola e, nonostante non possa esercitare la propria attività, rimane comunque a disposizione, ha ovviamente diritto a percepire il trattamento retributivo.

La questione cambia se la scuola chiude e, anche volendo, il personale non può prestare servizio.

Il dirigente scolastico, ritenendo la prestazione inutile, può non retribuire il personale che non ha scioperato?

La risposta è no: un datore di lavoro non può, di sua iniziativa, ridurre o sospendere l'attività lavorativa né, tantomeno, rifiutarsi di retribuire un dipendente. Farlo equivarrebbe in un inadempimento contrattuale, dato che il dipendente non si sta rifiutando di lavorare, ma non ha proprio la possibilità di farlo.

Se la scuola chiude e il personale non può lavorare, come viene considerata l'assenza?

Qui si ricorre al principio di "forza maggiore" previsto dai principi civilistici: dato che l'impedimento non è causato né dal datore di lavoro, né dal dipendente, il primo non è tenuto a corrispondere la retribuzione per le ore o i giorni di mancata prestazione.

In ogni caso, non esiste una legge che impedisce al dirigente scolastico di corrispondere ugualmente la retribuzione per evitare penalizzazioni economiche ai dipendenti, a patto che questi ultimi usufruiscano degli strumenti forniti dal CCNL per motivare l'assenza, come permessi retribuiti, giorni di ferie o altre modalità di recupero delle ore non lavorate.

Se la scuola chiude per motivi di sicurezza, il personale viene comunque retribuito?

Al momento, purtroppo, non esiste una disciplina né altre fonti legislative che gestiscano questa casistica. Di conseguenza, si potrebbe applicare anche in questo caso il principio di forza maggiore, quindi il datore di lavoro non è tenuto a retribuire i dipendenti ma nulla gli vieta di farlo, se vuole.

Volendo, ci si può appellare all'articolo 1256 del codice civile: "L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile". Cosa significa? Che la retribuzione va garantita solo quando, come in caso di sciopero, il personale che non ha aderito non ha avuto la possibilità di poter lavorare e non per suo volere.

Rimane il fatto che la questione non è scontata e ancora oggi mancano punti fermi, direttive e discipline che possano dare coerenza e ordine all'interno di un contesto, come quello scolastico, che non sempre manifesta una comunità scolastica solidale e coesa.

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