Qualora una supplenza dovesse andare ad un docente e poi si scoprisse che, in realtà, vi è stato un errore e quelle ore di servizio non spettavano a lui, il computo del punteggio gli verrebbe comunque attribuito? A rispondere a questa insidiosa domanda è una recente sentenza che getta luce sull'argomento. Dopo quella già espressa dal Tribunale di Chieti, infatti, adesso è il turno di quello di Lanciano che con la sentenza n.82, lo scorso 6 dicembre 2021 si è pronunciato circa l'attribuzione di punteggio in caso di erronea assegnazione.
Fino ad ora, in linea con quanto richiamato dall'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, nessuna disposizione prevedeva la non valutabilità del servizio in casi similari. Vediamo in dettaglio.
L'URS TOSCANA: L'IMPORTANZA DELLA SUA NOTA
La nota AOODRTO. REGISTRO UFFICIALE. U.0002662 del 2 marzo 2021, emanata dall'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana ha precisato quanto segue:
"il servizio effettivamente prestato in virtù di un rapporto di lavoro, successivamente oggetto di risoluzione o recesso da parte della scuola, in conseguenza di una rettifica del punteggio e del conseguentemente riposizionamento in graduatoria, per cause non addebitabili all'interessato, produce effetti anche ai fini giuridici ed economici, per il periodo in cui vi è stata regolare prestazione lavorativa"
Dunque, sostanzialmente, la nota andava a confermare l'erogazione di punteggio anche in caso di erronea attribuzione dell'incarico. Tale chiarimento non appare per nulla scontato se si guarda sotto la luce dell'errore commesso da molti istituti scolastici: quello di ritenere, nella soluzione del contratto, la validità del servizio reso ai soli fini economici ma non a quelli di punteggio. A ben guardare, però, tanto il DM n. 640/2017 quanto l'Ordinanza n.60/2020 non suppongono tali conseguenze in caso di errore commesso dalla scuola nell'assegnazione dell'incarico.
LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI LANCIANO E L'ERRORE DELLE SEGRETERIE
Intervenuto sulla questione, il Tribunale di Lanciano, come già quello di Chieti, ha fatto rilevare come probabilmente molte segreterie scolastiche non si siano rese conto della evoluzione legislativa in merito a questa questione, continuando così ad applicare il vecchio disciplinare. Stando a questo, infatti, mentre nel precedente Decreto (n. 717/2014) veniva espressa l'invalidità del servizio svolto in base all'assegnazione errata, (cioè relativa a punteggio o titoli stimati differenti):
"In dipendenza delle determinazioni di cui al comma precedente, l'eventuale servizio prestato dall'aspirante sulla base di erroneo punteggio, ovvero in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, sarà dichiarato, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico già individuato al precedente comma 5, come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio"Gli stessi termini dispositivi non vengono più riportati all'interno dei nuovi decreti relativi all'aggiornamento delle graduatorie. Ciò che si rinviene in essi, infatti, riguarda esclusivamente la mancata assegnazione di punteggio nel solo caso di dichiarazioni mendaci relative a titoli e punteggi non posseduti allo stato di presentazione della domanda (D.M. n. 640/2017). I punteggi acquisiti mediante il servizio prestato per un errore delle segreterie - e non per la dichiarazione di titoli o punteggi non posseduti - saranno pertanto ritenuti validi.