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Supplenti e vacanze natalizie: quando il contratto viene confermato e prorogato it-IT Editoriale 2021-12-14T12:48:16+01:00
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Supplenze e vacanze natalizie: come e quando avvengono proroga del contratto e retribuzione

Supplenti e vacanze natalizie: quando il contratto viene confermato e prorogato

Redazione Universo Scuola
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Quando si ha a che fare con contratti di supplenza brevi o temporanei, soprattutto di docenti giovani ancora alle prime armi, i dubbi e le domande sono assai frequenti. Per esempio: a coloro che vengono assunti fino al giorno prima delle vacanze natalizie cosa prospetta il futuro? Il periodo di sospensione verrà loro retribuito? Il contratto verrà prorogato?

Quando il contratto viene prorogato

Proviamo a fare un po' di chiarezza, partendo dal presupposto che un supplente, appunto, abbia un contratto in scadenza il 22 dicembre, ovvero il giorno precedente alla pausa natalizia e facendo riferimento alla normativa vigente.

L' O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 ha dato nuove indicazioni in merito al conferimento delle supplenze e, in seguito, il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione ha diffuso le "Istruzioni ed indicazioni operative in materia di attribuzione di supplenze al personale scolastico per l'a. s. 2020/21″. Questo serve a capire da dove è possibile attingere informazioni più precise e dettagliate.

Inoltre, è bene ricordare che:

  • i docenti con contratto a tempo determinato possono usufruire di congedo, aspettativa e differimento presa di servizio;
  • nel momento in cui il titolare si assenti per due periodi consecutivi, che siano continui o interrotti tra loro da giorni festivi e/o liberi, la supplenza temporanea viene prorogata decorrendo dal giorno successivo a quello di scadenza del contratto precedente.

Non solo, perché sussiste anche la: "clausola dei 7 giorni" anteriori e successivi per determinare il rapporto di lavoro: nel caso in cui il titolare si assenti in un'unica soluzione, partendo da una data anteriore di almeno 7 giorni all'inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a 7 giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il contratto a tempo determinato rimane in vigore per tutto il periodo di assenza del titolare.

Nel caso specifico delle vacanze di Natale, quindi, e ricollegandoci all'esempio iniziale (contratto di supplenza con scadenza al 22 dicembre) potrebbero verificarsi le seguenti opzioni:

  • il docente titolare non proroga la propria assenza e rientra in servizio il giorno della ripresa delle attività didattiche: il contratto del supplente si interrompe il 22 dicembre e, di conseguenza, non riceverà né una proroga, né alcuna retribuzione per il periodo di festività;
  • il docente titolare proroga l'assenza di qualche giorno, ma rientra comunque in servizio nella data di ripresa delle lezioni: anche in questo caso, il supplente non riceverà né conferma, né proroga del contratto;
  • il docente titolare si assenta senza continuità a 7 giorni prima dell 'inizio del periodo di sospensione delle lezioni/pausa natalizia, fino ad almeno 7 giorni successivi rispetto alla ripresa delle medesime: il supplente otterrà una proroga del contratto che, di conseguenza, coprirà l'intero periodo di sospensione delle lezioni.

In tutti i casi, le motivazioni dell'assenza presentate dal docente titolare non influiscono in alcun modo; a contare è solo e unicamente l'assenza stessa. Domeniche, festività infrasettimanali e giorno libero verrano retribuite e computate nell'anzianità di servizio del supplente.

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